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La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Due Ordinanze del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII

La Conciliazione giudiziale - c.p.c. art. 185 bis.Proposta di conciliazione del giudice - Prime applicazioni dell’art. 185 bis c.p.c. al Tribunale di Roma.- Ordinanza del Cons Massimo Moriconi - Tribunale di Roma sez. XIII - Responsabilità professionale medica

R.G.. n. 77630-07
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°


ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.
Il Giudice pertanto si astiene dal disporre, come richiesto dai convenuti, la convocazione del consulente tecnico di ufficio, o la rinnovazione della consulenza, così come l’ammissione delle prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.
Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.
Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
Il sequestro conservativo disposto a carico di omissis va revocato, non sussistendone, allo stato degli atti, i presupposti.
P.Q.M.
• REVOCA il sequestro conservativo trascritto a favore di Omissis ed a carico di Omissis in data 14.3.2008 reg.gen.32102 e reg.part.16638 e ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma;
• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
• INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
• RINVIA all’udienza del 30.1.2014 h.10 per quanto di ragione.-
Roma lì 23.9.2013 Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc
Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che talune indubbie lacune probatorie devono gravare su chi, anche se convenuto, ne è onerato per il principio di prossimità dei fatti da provare (es. cartella clinica lacunosa); mentre per altra parte sussistono carenze di prova documentale a carico dell’attrice, dovendosi quanto a quella orale, prestare la dovuta attenzione al contenuto della sentenza penale emessa nei confronti dei convenuti all’esito di un dibattimento nel quale sono stati sentiti i protagonisti (parti e testi) della vicenda;
P R O P O N E
il pagamento a favore di omissis ed a carico di omissis con manleva da parte della spa Fondiaria Sai, della somma di €.45.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Compensazione delle spese fra omissis e omissis.
Il Giudice

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[1] Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92
[2] Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata