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Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Cass. n. 13881/2020

Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza in presenza di malformazioni del feto - Onere della prova - Accertamento in fatto del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, è onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 6, lett. b, l. n. 194 del 1978, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica. L'accertamento in fatto delle condizioni in parola è riservato al giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, sempreché il giudizio si sia compiuto nel rispetto dei parametri normativi di riferimento.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020 (Rv. 658310 - 01)

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