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Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 05)

Lesione del diritto all'autodeterminazione - Conseguenze dannose - Risarcibilità - Condizioni - Allegazione del pregiudizio - Necessità - Onere probatorio - Spettanza in capo al paziente - Ragioni - Mezzi di prova - Individuazione - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione.

Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - In genere.

Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697