Responsabilita' civile – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25764 del 14/10/2019 (Rv. 655373 - 01)

Responsabilità medica - Emotrasfusione - Danni da sangue infetto - Esistenza di un centro trasfusionale interno dell'ospedale - Responsabilità del dirigente di tale centro - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Non spetta al primario di chirurgia od al chirurgo operatore il controllo diretto sul sangue, la corretta tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, poiché si tratta di accertamenti di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le dette sacche regolarmente etichettate. In particolare, solo il responsabile dell'acquisizione del sangue - il primario di ematologia, che dirige il citato centro trasfusionale - può rispondere della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca, della mancata esecuzione, da parte di tale centro, dei controlli di legge o dell'omessa annotazione sulle sacche in esame delle indicazioni imposte dalla normativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del primario del reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale per le lesioni patite da una donna dal medesimo operata in conseguenza della trasfusione di sangue infetto proveniente dal centro trasfusionale interno della struttura interessata, del quale esisteva un apposito responsabile).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25764 del 14/10/2019 (Rv. 655373 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043