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Cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Omessa custodia di un bene destinato ad attività di culto - Responsabilità del proprietario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5841 del 28/02/2019

Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Omessa custodia di un bene destinato ad attività di culto - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Responsabilità dell'ente territoriale su cui insiste il bene - Condizioni - Fattispecie.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. derivante dalla custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito ad un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale sul quale il bene insiste, a meno che non siano dimostrati una detenzione o un potere di fatto di tale ultimo ente sulla cosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata per aver escluso che l'esistenza di un potere di fatto sulla scala di accesso ad un edificio di culto, teatro del sinistro, in capo al Comune proprietario delle adiacenti vie pubbliche fosse provato dall'invito rivolto, dopo l'incidente, dall'ente territoriale all'ente ecclesiastico proprietario della "res" a metterla in sicurezza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5841 del 28/02/2019

Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_0825, Cod_Civ_art_0831
cose in custodia