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Responsabilità civile - rovina di edificio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015

Canale di proprietà comunale - Bene compreso nell'acquedotto di proprietà comunale - Regime del demanio idrico - Straripamento - Applicabilità dell'art. 2053 cod. civ. - Sussistenza - Applicabilità degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. - Esclusione.

Gli acquedotti di proprietà comunale, che comprendono anche i canali destinati allo scorrimento delle acque per l'irrigazione, sono soggetti, in base al combinato disposto degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ., al regime del demanio idrico, sicché, in caso di rovina dei relativi argini, è applicabile esclusivamente l'art. 2053 cod. civ. e non gli artt. 915, 916 e 917, che disciplinano le acque private.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 20/05/2015