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Responsabilità civile - proprietà di animali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014

Danni alla circolazione stradale provocati da animali selvatici - Omessa predisposizione di cautele necessarie a impedire l'evento - Criterio di imputazione di responsabilità tra gli enti preposti alla tutela del territorio - Fattispecie.

La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all'ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la corresponsabilità della Regione siciliana - sebbene la stessa avesse delegato legislativamente alle Province regionali i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna - in ragione di non meglio precisati "compiti di coordinamento" ad essa spettanti, senza verificare se l'adozione di misure di contenimento, idonee a scongiurare l'evento dannoso, potesse compiersi dalla Regione attraverso l'esercizio di poteri di controllo e sostitutivi).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014