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Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 06/05/2015

Accertata negligenza del medico - Prova dell'imprevedibilità dell'evento lesivo - A carico del sanitario - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 06/05/2015

In materia di attività medico-chirurgica, allorché risulti accertata una condotta negligente che depone per la responsabilità del medico operante e, conseguentemente, della struttura sanitaria, spetta all'uno e all'altra, in applicazione del principio della "vicinanza della prova" (o di "riferibilità), provare che il risultato "anomalo" o "anormale", rispetto al convenuto esito dell'intervento, sia dipeso da un evento imprevedibile, non superabile con l'adeguata diligenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 06/05/2015