Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - ausiliari del giudice – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015

Esperto nominato dal giudice per la stima dell'immobile pignorato - Equiparazione al consulente tecnico d'ufficio - Conseguenze - Responsabilità ex art. 64 c.p.c. - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015

L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015