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Diffamazione a mezzo stampa - Reputazione di alcuni avvocati romani,costituenti il direttivo della locale camera penale

Diffamazione a mezzo stampa - Reputazione di alcuni avvocati romani,costituenti il direttivo della locale camera penale

Penale e procedura - Diffamazione a mezzo stampa - Reputazione di alcuni avvocati romani, costituenti il direttivo della locale camera penale (Cassazione, sentenza n. 23223 del 27 maggio  2003)

OSSERVA QUANTO SEGUE

La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado, con la quale M. M.G., giornalista de "Il Messaggero", era stato condannato alla pena della multa di lire 1.000.000, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano sopra indicato in data 24.5.1996, con il quale aveva offeso la reputazione di alcuni avvocati romani, costituenti il direttivo della locale camera penale, il cui presidente era l'avv. O. F. M.. Nell'articolo in questione,si affermava che il predetto organismo aveva espresso, con una lettera, solidarietà; al magistrato dr. C., che avrebbe dovuto essere ascoltato dal CSM in relazione al c.d. "caso S.", essendo il F. M. difensore proprio del dr. S..
 
La sentenza di secondo grado pone in evidenza come detta lettera in realtà fosse risultata inesistente e come la Camera penale di Roma si fosse limitata ed emettere un comunicato che aveva ad oggetto argomenti diversi dal procedimento a carico dello S..
 
Ricorre per cassazione il difensore del M. e deduce violazione degli artt. 51 e 595 cp, nonché carenza di motivazione e, sostenendo che la Corte di merito non aveva fornito risposta alcuna alle censure proposte con l'atto di  appello,afferma che è stata data, per altro, un'interpretazione errata del contenuto dell'articolo in questione; con esso, in realtà, si dava notizia di un documento, definito giornalisticamente "lettera di solidarietà" (e comunque scritto su carta intestata della Camera penale di Roma), con il quale il predetto Organismo associativo aveva manifestato solidarietà al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma; il giornalista si era limitato ad evidenziare la inopportunità della iniziativa, in quanto colui che presiedeva, in quel momento, l'associazione dei penalisti romani, l'avv. F. M., era anche il difensore di S.. Ciò costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, atteso che il comunicato fu diffuso per prendere posizione nella vicenda che vedeva coinvolto S. (e solo marginalmente C.), tanto che il F. M. ritenne di astenersi al momento della votazione. Si trattava dunque di una vicenda che riguardava la attività professionale di quest'ultimo (la difesa di S.) e non quella istituzionale ed in ciò consisteva la critica.
 
Il ricorso non è fondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del procedimento; va condannato inoltre al ristoro delle spese sostenute dalle costituite PPCC, spese che sì liquidano come da dispositivo.
 
Dalla sentenza di secondo grado si apprende che la lettera di solidarietà che il giornalista attribuisce al direttivo della Camera penale romana, in realtà non esiste. Manca dunque il presupposto dei diritto di cronaca (e di quello di critica): la verità dei fatti. Sostiene il ricorrente che il M. in realtà aveva dato notizia di un documento, comunque scritto su carta intestata della Camera penale, e che aver definito tale documento "lettera di solidarietà" fu una forzatura addebitabile al costume giornalistico. L'assunto difensivo non può essere condiviso. Invero, se è certamente lecito che il giornalista faccia ricorso ad un linguaggio particolare, funzionale allo scopo cui è diretto ("catturare" l'attenzione dei lettori), egli comunque non può pretendere di stravolgere il nucleo semantico delle espressioni che adopera, atteso che il significato di una parola è quello che l'etimo, l'uso, la consuetudine linguistica e, se necessario, l'opinione degli studiosi gli attribuiscono. Quando più sono i significati di un vocabolo, quello appropriato va, ovviamente, desunto dal contesto del discorso.

Orbene definire "lettera di solidarietà" a S. quello che in realtà è un documento che nulla aveva a che fare con il procedimento penale riguardante il predetto, è affermare circostanza certamente non rispondente al vero. E ciò si dice, non solo perché la lettera è un particolare tipo di documento (è una comunicazione scritta tra un mittente ed un destinatario, mentre quello cui fa riferimento la sentenza è un comunicato di un'associazione professionale), ma anche perché il riferimento al contenuto del documento (la espressione di solidarietà) è inequivoco; ed infatti esprimere solidarietà altro non può significare che manifestare comprensione, partecipazione e condivisione per la situazione (nel caso di specie, sfavorevole) che altri stanno vivendo.
 
Giustamente, dunque il giudice del merito ha ritenuto insussistenti le ipotesi scriminanti invocate dall'imputato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a rifondere alle PPCC A. B., cui liquida la somma di euro millecinquecento (1.500), di cui euro milletrecento (1.300) per onorario e B. R., M. F., S. V., cui liquida la somma di euro millecinquecento (1.500), di cui euro milletrecento (1.300) per onorario.