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Delitto di ingiuria - termine vaffanculo - accompagnato da gesti osceni

fa scattare una condanna penale

delitto di ingiuria - termine vaffanculo - accompagnato da gesti osceni - fa scattare una condanna penale (Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, sentenza n.17680 del 30 giugno 2003)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - VII SEZIONE PENALE

SENTENZA ORDINANZA

Sentita la relazione svolta dal consigliere Marasca Gennaro, lette le richieste del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, considerato che l’imputato Gxxxxxxx è stato condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per il delitto di ingiuria ed ha proposto ricorso avverso la indicata sentenza deducendo la errata applicazione della legge penale e processuale penale; ritenuto che il primo motivo relativo alla non offensività del termine usato dall’imputato è manifestamente infondato perché il Gxxxxxxx accompagnò il termine vaffanculo a gesti osceni con chiaro intento ingiurioso come hanno sottolineato i giudici di merito; con il secondo e terzo motivo i giudici di merito hanno contestato la valutazione compiuta dalla testimonianza della parte lesa, che, invero, una decisione può fondarsi anche sulle sole dichiarazioni della parte offesa a condizione che le stesse vengano valutate con le necessarie cautele; che la motivazione sul punto dei giudici di merito appare logica e congrua e, quindi, i motivi di ricorso di traducono in censure di merito della decisione impugnata; che per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00;

 

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 26 novembre 2002.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2003.