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Separazione giudiziale -  infedelta' del coniuge - doppio reato per il marito che registra le telefonate della moglie

Separazione giudiziale -  infedelta' del coniuge - doppio reato per il marito che registra le telefonate della moglie - articoli 617 e 617bis c.p.

Separazione giudiziale -  infedeltà del coniuge - doppio reato per il marito che registra le telefonate della moglie - articoli 617 e 617bis c.p. (Corte di Cassazione,  sentenza 11 febbraio-18 marzo 2003, n. 12698)

La Corte osserva

Con sentenza 20.3.2001, il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, condannava Zxxxxxxxx Fxxxx alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione quale responsabile del reato di cui all’articolo 617bis Cp, per avere abusivamente installato nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle conversazioni telefoniche del coniuge Rzzzzzz Maria, dichiarando viceversa non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di cui all’articolo 617 Cp per essere tal reato estinto per sopravvenuta remissione della querela da parte della detta Rzzzzzz.

La Corte di appello di Catanzaro, adita sul gravame dell’imputato, confermava integralmente la pronuncia del primo giudice.

Lo Zxxxxxx, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione e denuncia:

1) inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 15, 52 e 617bis Cp e 649 Cpp, sul rilievo che sarebbe stata ignorata l’identicità della condotta con quella contestagli come violazione dell’articolo 617 Cp, per la quale egli era stato prosciolto in primo grado; 2) mancanza di motivazione ovvero manifesta illogicità della medesima in punto di giudizio di sussistenza del dolo del reato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare sia il reale movente della condotta    accertare le ragioni di esosità della bolletta telefonica nonché individuare l’autore delle telefonate  sia la convinzione dell’imputato di agire con l’assenso del coniuge, come dimostrerebbe la remissione della querela quanto all’addebito ex articolo 617 Cp.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, infatti, deve ritenersi la diversità ontologica delle condotte delineate negli articoli 617 e 617bis Cp; mentre il primo articolo, invero, descrive la condotta di abusiva installazione di apparecchiature atte alla intercettazione, il secondo, viceversa, descrive quella di fraudolenta intercettazione delle comunicazioni o conversazioni (telegrafiche o telefoniche) altrui, cosicché il legislatore punisce, nella prima ipotesi, la ricezione comunque avvenuta di comunicazioni inter alios e, nella seconda, la semplice installazione abusiva di apparecchiature finalizzate all’intercettazione, sanzionando condotte che ben possono essere realizzate in modo autonomo ed indipendente e, normalmente, si compiono in tempi diversi (poiché l’articolo 617 Cp richiede una effettiva “presa di cognizione”); consegue che, quando, come nella specie, l’abusivo installatore delle apparecchiature, pur perseguendo il fine cui l’installazione è finalizzata, prende cognizione delle altrui conversazioni e, quindi, le intercetta, egli viola entrambi gli articoli e risponde di entrambi i reati.

Il secondo motivo, poi, lungi dal cogliere un qualsiasi vizio argomentativo della sentenza, si traduce nella inammissibile richiesta di una differente e più favorevole lettura del materiale probatorio in uno a diversa ricostruzione in fatto della vicenda quale caratterizzata, sotto il profilo del dolo, secondo incensurabile apprezzamento del giudice di merito, dall’intenzione dell’agente di indagare surrettiziamente, in costanza dei giudizio di separazione, su possibili infedeltà del coniuge (movente inidoneo, in simile fattispecie, a configurare gli estremi della necessità e della proporzione che qualifìcano la scriminante della legittima difesa: vedi, per caso sostanzialmente identico: Cassazione, sezione quinta, 6727/94, Innocenti); e ciò, peraltro, introducendo una circostanza di fatto, la remissione della querela per il reato di cui all’articolo 617 Cp, per nulla dimostrativa ex se, dell’assenza del dolo specifico, ovvero della ragionevole convinzione dell’agente di un preventivo assenso, in forma evidentemente tacita, del coniuge, ma, anzi, in linea con il contesto fattuale recepito in sentenza, contraddetta proprio dalla presentazione della istanza punitiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; consegue, ex articolo 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna delle spese processuali.