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atti sessuali -zone erogene - carezza con libidine sul polso - reato ex art. 609

atti sessuali -zone erogene - carezza con libidine sul polso - reato ex art. 609 quater c.p.

atti sessuali - zone erogene - carezza con libidine sul polso - reato ex art. 609 quater c.p. (Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.8417 del 20/02/2003)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 9 gennaio 2001, la Corte di Appello di Roma condannava Lxxxxxx alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 quater c.p. [1].

L’imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che la sentenza impugnata si era limitata a riaffermare tutti gli elementi della sentenza di primo grado senza nulla aggiungere e che gli atti compiuti non erano riconducibili al concetto di atti sessuali.

Il ricorso è manifestamente infondato.

A parte il rilievo che le sentenze di primo grado e di secondo grado si integrano a vicenda e la considerazione che non è ravvisabile un vizio di motivazione qualora il giudice di merito non abbia compiuto un’analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti, nel caso in esame la Corte di Appello ha ritenuto pienamente provate le asserzioni della parte lesa in quanto non v’è motivo di porre in dubbio le affermazioni della B., non potendosi in ipotesi individuare alcun motivo per cui la stessa avrebbe dovuto falsamente accusare il prevenuto, ed apparendo le stesse intrinsecamente attendibili e coerenti; dall’altro il contenuto generale delle asserzioni in questione appare confermato da alcuni non trascurabili riscontri esterni.

Va anzitutto presa in considerazione la testimonianza della madre della parte lesa la quale ha deposto in ordine allo stato di profondo turbamento in cui si trovava quest’ultima subito dopo i fatti… un secondo riscontro si ricava dalla deposizione del teste V. Isp. Di P.S. P. il quale… ebbe modo di accertare che quest’ultima era molto sconvolta … un terzo ed ancor più rilevante riscontro in quanto proveniente da persona del tutto estranea ai fatti, per di più rivestita di funzioni sanitarie pubbliche, si ricava dalla certificazione redatta dal sanitario di servizio presso il Presidio Ospedaliero di Cori; da tale certificazione emerge che la B. era affetta da… evidente stato confusionale con note di ansia reattiva.

La Corte d’Appello ha del tutto legittimamente qualificato come atti sessuali quelli compiuti dall’imputato (attenuati dalla minore gravità del fatto).

La giurisprudenza elaborata in materia da questa Corte ha avuto modo di statuire che atti sessuali sono tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua sfera sessuale, precisando che il riferimento al sesso comporta un rapporto corpore corpori, che però non deve necessariamente limitarsi agli organi genitali, ma comprende anche quelle zone c.d. erogene, e specificando che l’antigiuridicità della condotta propria del reato di cui all’art. 609 bis c.p. resta connotata da un requisito soggettivo (la finalizzazione al desiderio sessuale dell’agente) e da un requisito oggettivo (la concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo).

E sulla base di tali principi debbono qualificarsi come atti sessuali quelli compiuti dall’imputato che aveva chiamato la ragazza mentre transitava per strada a bordo del suo ciclomotore, la aveva invitata a spegnere il motore, le aveva rivolto alcuni apprezzamenti circa il suo corpo, mettendole nel contempo addosso del profumo che aveva con se in un campioncino e le aveva inoltre accarezzato i polsi e una guancia su cui aveva dato due baci.

L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa, di 500 Euro.

PQM

La Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500 Euro a favore della cassa delle ammende e al rimborso delle spese di costituzione di parte civile che liquida in complessivi 1000 Euro oltre IVA e CA.

Roma, 12 dicembre 2002.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2003