Scatti indiscreti- concetto di ingerenza ai fini della punibilita' - l''MMS diventa reato

Scatti indiscreti- concetto di ingerenza ai fini della punibilita' - l''MMS diventa reato - violazione dell’art.615bis c.p.

Scatti indiscreti - concetto di ingerenza ai fini della punibilità - l''MMS diventa reato - violazione dell’art. 615bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) (Cassazione , sez. V penale, sentenza 27.03.2006 n. 10444)

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/12/2005

SENTENZA sul ricorso proposto da : REGISTRO GENERALE N. 031733/2005

1) (Omissis) avverso ORDINANZA del 19/07/2005 TRIB. LIBERTA di TRENTO N. IL 16/08/1981 sentita la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. ssa. E.Cesqui : rigetto Udito il dif. avv.

Motivi della decisione

(omissis) è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del gip del tribunale di Trento per i reati di cui agli art.610, 612, 660, 615-bis cp.

Il tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle dichiarazioni della p.o., degli accertamenti di p.g. e delle foto, scattate col telefono cellulare dall'indagato, che ritraggono la querelante su di un autobus, donde la verosimiglianza della doglianza della stessa di essere stata fotografata all'interno del negozio ove lavora.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato che la p.o. (omissis) è costretta a subire una vera persecuzione, che il (omissis) attua con minacce, molestie e finanche violenza sessuale. Per tali reati, infatti, è stata di recente pronunciata sentenza ex art. 444 cpp. Il giudice della libertà ha pure sottolineato che l'indagato ha violato la misura del divieto di dimora nell'ambito della provincia di Trento, per porre in atto le sue vessazioni in danno della (omissis).

Ricorre personalmente il (omissis), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:

a) non v'è prova che egli abbia scattato foto dall'esterno della vetrina dell'esercizio ove lavora la querelante. In ogni caso, difetta un elemento costituivo del reato di cui all'art.615-bis cp, poiché l'ambiente di lavoro non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo aperto al pubblico. L'avverbio "indebitamente" designa l'illecito procacciamento di notizie, ottenuto "penetrando in un ambiente cui l'accesso dei terzi è limitato".

b) Erroneamente il tribunale richiamando i precedenti penali, ritiene che non sia concedibile il beneficio ex art. 163 cp. Al contrario, esso potrà essere riconosciuto, poiché i fatti di cui al presente procedimento potranno essere avvinti in continuazione con quelli oggetto del procedimento definito ai sensi dell'art 444 cpp., richiamato dal giudice del-riesame.

c) Il tribunale non ha fornito motivazione circa la possibilità di applicare misure meno rigorose.

Esso indagato non ha violato la misura del divieto di dimora, poiché questa gli fu notificata solo al momento trito dell'imbarco per l'Albania, suo paese natale.

Le censure formulate sono infondate.

E' da escludere che l'integrazione del delitto ipotizzato dall'art .615-bis cp. postuli l'intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall'art., 614 cp, poichè una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al contrario, l'illecito gravato al (omissis) punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo "ius excludendi".

Il legislatore sanziona così, le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi. Nè può dubitarsi che le lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze anche nei loculi ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.

Non sussiste alcun vizio di motivazione: la persecuzione torbidamente di cui è vittima, la (omissis) denota il carattere mente ossessivo della condotta del (omissis), che capziosamente tende a sminuire la propria responsabilità, discettando anche del "quantum" di aumento della pena a titolo di continuazione, adagiandosi nella prospettiva di una sorta di beneficio ohe gli consente di reiterare lo stillicidio delle torture nei confronti della parte lesa.

L'elevata gravità della condotta, che si colora anche di improntitudine, la perdurante attività e la personalità dell'indagato danno conto del pericolo di reiterazione criminosa, non infrenabile con una misura cautelare diversa da quella adottata.

Il ricorso va rigettato con la condanna del (omissis) alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex art.94 disp.att.cpp.

Così deciso in Roma il 5.12.05

Il Presidente Il cons.est.