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Molestie - Invio di un sms di contenuto "enigmatico" ad una donna

Molestie - Invio di un sms di contenuto "enigmatico" ad una donna - l'ambiguità del messaggio ha creato preoccupazione nella destinataria - Non sussite il reato di minacce (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale Sentenza del 21 giugno 2010, n. 23797)

Corte di Cassazione Sezione 1 Penale Sentenza del 21 giugno 2010, n. 23797


FATTO E DIRITTO

Con sentenza 27/4/09 il Tribunale di Sulmona condannava Sp. Fr. a pena (sospesa) della sola ammenda (euro 200) per il reato di molestia (a mezzo di sms) in danno di Le. Ci. (in (OMESSO)).

Lo assolveva dal concorrente reato di minaccia.

Ricorreva per Cassazione la difesa dell'imputato, deducendo: violazione di legge in ordine alla configurazione del reato di molestia, non essendo stato individuato il biasimevole motivo che integra il reato - ed il corrispondente elemento soggettivo - nell'unico sms di enigmatico contenuto inviato dallo Sp. ; contraddittorieta' della motivazione la' dove nell'assolvere dalla minaccia si ipotizza l'intento di spaventare e nel condannare per la molestia quello di arrecare disturbo.

All'udienza pubblica fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

Va premesso che il reato, commesso il (OMESSO), al momento dell'odierna sentenza (il 30/3/10 maturano, con le interruzioni, i quattro anni e sei mesi di cui alla precedente formulazione dell'articolo 157 c.p. per le contravvenzioni punite con l'arresto anche in alternativa all'ammenda) non e' prescritto. Consolidata giurisprudenza insegna infatti che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si e' esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si e' manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Cass., 6, sent. n. 4698 del 16/3/98, dep. 21/4/98, rv. 211066, Carpinteri; vedi anche 4, sent. n. 8083 del 26/3/02, dep. 20/9/82, rv. 155126, Magro, e 3, sent. n. 312 del 5/1/74, dep. 16/1/75, rv. 129007, Rotunno).

Tanto premesso, il ricorso e' infondato e va respinto.

Motivatamente il giudice di merito ha escluso il contenuto minaccioso del messaggio in questione (correlato all'intento di spaventare, ritenuto probabile ma non provato). Nondimeno, ed altrettanto motivatamente, ne ha ritenuto la natura obbiettivamente molesta ("se non ti creo problemi vorrei metterti al corrente di cosa potra' accaderti a te e alla casa anche se ... a te la scelta"), soggettivamente sorretta da biasimevole motivo: l'ambiguita' del messaggio, nella sentenza impugnata definito "enigmatico", ha causato preoccupazione nella destinataria, tanto da indurla alla denuncia; vero che nella medesima sentenza l'intento di arrecare disturbo e' ritenuto per esclusione, ma per esclusione del piu' grave intento minatorio, unica ragionevole alternativa (visti i rapporti tra le parti) alla molestia stessa. L'unicita' della condotta non esclude il reato (che altrimenti sarebbe continuato).

Al rigetto del ricorso segue (articolo 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.