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Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Nomina del Difensore di fiducia

Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Nomina del Difensore di fiducia - Difensore nominato dall'istante con anzianita' di iscrizione all'Albo degli Avvocati inferiore ai sei anni (Tribunale di Roma, Settima Sezione Penale Dibattimentale, in composizione monocratica, Decreto 5 ottobre 2002)

Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Nomina del Difensore di fiducia - Difensore nominato dall'istante con anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati inferiore ai sei anni

Tribunale di Roma, Settima Sezione Penale Dibattimentale, in composizione monocratica, Decreto 5 ottobre 2002

DECRETO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
( artt. 96-97 d.p.r. 115 / 2002 )

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in Cancelleria ex artt. 78-79 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 , in data 26.9.2002 , dall'imputato X................... , nato a Calì ( COLOMBIA ) 16.7.1972 ( identificato con tali generalità a mezzo di rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici, di sedicente nazionalità colombiana, straniero non regolarmente soggiornante ) ;

rilevato che con l'istanza di ammissione l'interessato nomina quale Difensore di fiducia l'Avv. ( X................... del Foro di ROMA, non iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 D.P.R. 115 / 2002 , iscritto all'Albo degli Avvocati , alla data di presentazione dell'istanza, da meno di sei anni ;

ritenuta - con riferimento alle due istanze presentate, la seconda integrativa della prima -- la piena sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di cui agli artt. 78-79-94 dpr (redazione per iscritto; sottoscrizione dell'istante autenticata dal Difensore o ex art. 38 dpr 445 / 2000 ; indicazione degli estremi del processo e delle generalità dell'istante e dei componenti la sua famiglia anagrafica, e loro codici fiscali; presenza della autocertificazione sulle condizioni di reddito previste per l'ammissione ; impegno a comunicare , fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti del reddito , verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione ; avvenuta produzione della documentazione , necessaria a valutare la veridicità dell'autocertificazione, eventualmente richiesta dal Giudice , o, in caso di impossibilità , produzione di ulteriore autocertificazione sui fatti in accertamento; per l'extracomunitario, avvenuta produzione di certificazione dell'Autorità Consolare sulla veridicità dell'autocertificazione per quanto concerne i redditi prodotti all'estero , o , in caso di impossibilità, presentazione su tali redditi di ulteriore autocertificazione: nel caso, v. dichiarazione 12.9.2002 del Consolato Generale di Colombia a ROMA sulla "non emersione di elementi contrari" all'autocertificazione);

rilevato come l'istante non risulti "indagato, imputato o condannato" per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione di IVA od imposte sui redditi ; né risulti assistito da più di un Difensore ( v. art. 91 DPR 115 / 2002 );

rilevato che "il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato" ( art. 90 dpr : quindi , a differenza di quanto espressamente previsto per i processi civili ed amministrativi dall'art. 119 dpr, anche all'extracomunitario "non regolarmente soggiornante" in Italia, non residente e non provvisto di codice fiscale ) ;

ritenuto che il combinato disposto dei primi tre commi dell'art. 96 dpr permetta ( per i processi per reati diversi da quelli di cui all'art. 51 / 3 bis c.p.p. e per i casi diversi da quelli in cui si procede nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione , nei quali vale quanto ex art. 96 3° c. d.p.r ) , di ricostruire quanto segue: 1) che il Giudice debba in ogni caso provvedere , in un senso o nell'altro, a pena di nullità assoluta ex art. 179 2° c. c.p.p. degli atti processuali di seguito compiuti , entro i dieci giorni successivi a quello di presentazione dell'istanza , ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza; 2 ) che se il Giudice , "alla stregua " dell'autocertificazione di cui all' art. 79 1° c. lett. c) ( e quindi se del caso anche unicamente in base alla medesima ), verifica che "ricorrono le condizioni di reddito" di cui agli artt. 76-92 dpr., deve senz'altro ammettere l'interessato al beneficio ( l'istante non avendo oneri probatori ulteriori rispetto alla presentazione dell'autocertificazione , essendo tenuto come si è visto "a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle sue dichiarazioni" solo "ove il Giudice lo richieda", oltretutto anche in tal caso mediante ulteriori autocertificazioni laddove vi sia "impossibilità a produrre la documentazione", v. art. 94 1° c. ); 3) che quando il Giudice per quanto agli atti abbia al contrario "fondati motivi per ritenere " - "tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari", "delle attività economiche eventualmente svolte" -- che "l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 " , in alternativa: a) ove , magari anche dopo la rapida produzione della documentazione di sostegno richiesta ex art. 79 3° c. (o dell'ulteriore autocertificazione ex art. 94 1° c. dpr), sussistano o permangano dubbi sul requisito reddituale, debba comunque provvedere nei termini sull'istanza ammettendola (ciò attesa la sanzione di nullità assoluta in caso di mancato tempestivo provvedimento da un lato , ed essendo il "sistema" della legge incentrato sul meccanismo dell' autocerticazione penalmente sanzionata per falsità od omissioni dall'altro , v. art. 95 ) , dopo avere però trasmesso istanza ed autocertificazione alla G.d.Finanza "per le necessarie verifiche" (96 2° c. dpr : verifiche , all'esito delle quali potrà revocare il beneficio", v. art. 112 comma 2 , previsione di "revoca all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 96" che obbliga appunto a ritenere che pur in presenza di dubbi sul reddito effettivo il Giudice debba per l'intanto ammettere il beneficio , e non negarlo); b ) laddove invece l'insussistenza del requisito reddituale sia palese, il Giudice debba direttamente "respingere l'istanza" , e "negare" così l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( v. il provvedimento di diniego previsto dall'art. 96 2° c. , che non può ritenersi sia stato previsto come limitato al caso di scuola di reddito autocertificato come superiore ai limiti ex artt. 76-92 citati), il tutto con provvedimento che bene può essere adottato anche a prescindere dalla richiesta di informazioni alla G. d. F. ( v. ancora 2° c. art. 96, nel quale tale richiesta di accertamenti è sempre prevista solo come una facoltà del Giudice , e non come un obbligo );

rilevato come , alla stregua dell'autocertificazione presentata dall'istante per l'anno solare 2001 per euro tremila, ricorrano - salve le verifiche che potranno essere effettuate dalla Amministrazione Finanziaria ex artt. 88 e 98 2° c. DPR 115 / 2002 -- le condizioni di reddito indicate negli artt. 76 e 92 DPR 115 / 2002 (reddito dell'istante inferiore al limite di euro 9296,22 annui da elevarsi di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi , riferito all'ultimo anno per il quale può essere stata presentata dichiarazione , e ai redditi effettivamente conseguiti dell'istante e di tutti i familiari conviventi , con riguardo all'imponibile IRPEF e ai redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ) ;

rilevato e ritenuto, con riguardo alla circostanza per cui il Difensore nominato dall'istante presenta una anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati inferiore ai sei anni , e risulta quindi non iscritto né allo stato iscrivibile negli elenchi di cui all'art. 81 DPR 115 / 2002 :

1 ) che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt 80 ed 81 D.P.R. 115 / 2002 , secondo la quale la libertà del soggetto rientrante nei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nominare un Difensore di fiducia può essere esercitata solo con scelta che cada nel novero degli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio dei non abbienti in tali disposizioni istituiti (e quindi nel novero degli avvocati che hanno chiesto di far parte di tali elenchi, e che dai Consigli dell'Ordine sono stati giudicati in possesso dei requisiti di "attitudini ed esperienza professionale", "assenza di sanzioni disciplinari", "anzianità professionale non inferiore ai sei anni" ), sia regola , per quanto discutibile ragionando de iure condendo , del tutto legittima sul piano costituzionale, dal momento che non appare irragionevole , o lesivo dei valori tutelati dagli artt. 3 e 24 Cost., o fuori della discrezionalità del legislatore, prevedere speciali requisiti di presunta maggiore trasparenza ed esperienza professionale per l'assunzione di Difese destinate ad essere retribuite dall'Erario , e dal momento che attesa la vastità della platea degli iscritti agli elenchi ( peraltro allo stato solo prevedibile, e non imposta dalla legge ) non può dirsi sia in tal modo realmente compresso il diritto anche dei non abbienti di potersi scegliere un Difensore di fiducia in una gamma sufficientemente vasta di professionisti ( dovendosi altresì tenere conto del fatto che la stragrande maggioranza degli iscritti agli Albi possiede certamente i requisiti indicati e che prevedibilmente numerose saranno le domande di ammissione agli Elenchi; e che a ben guardare nella norma di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 81 cit. "non inferiore ai sei anni" deve essere , testualmente, non tanto l' "iscrizione all'Albo degli Avvocati" bensì l'"anzianità professionale", così consentendosi di ritenere integrato il requisito anche considerando , per chi ha però conseguito il titolo di Avvocato al momento di presentazione dell'istanza , il periodo di iscrizione con abilitazione all'albo dei Praticanti Avvocati );

2 ) che nella normativa sul patrocinio dei non abbienti , attesa la sua generale ratio , le cause di inammissibilità non possono che essere quelle espressamente previste (v. artt. 78-79-91-94 );

3 ) che in nessuna norma del D.P.R. 115 / 2002 la nomina , da parte di chi chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di un Difensore con anzianità professionale inferiore ai sei anni o in genere non iscritto agli elenchi di cui all'art. 81 è prevista quale causa di inammissibilità dell'istanza di ammissione : e che ciò, significativamente, non avviene neanche nella disposizione in cui viene istituita una causa di inammissibilità con riferimento alla nomina del Difensore , vale a dire nell'art. 91 lett. b), laddove come si è visto si stabilisce l'inammissibilità dell'istanza ove si nomini più di un Difensore di fiducia;

4 ) che il DPR 115 cit. , anche nella norma che disciplina il pagamento degli onorari spettanti al Difensore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato - l'art. 82: unica altra occasione in cui il Giudice può occuparsi della questione in parola - si limita a regolare la liquidazione spettante "al Difensore" con esclusivo riferimento quindi all' attività effettivamente svolta ( unico titolo che legittima a chiedere gli onorari ) e non con riferimento ai connotati normativi del Difensore, senza escludere dal diritto alla liquidazione il non iscritto agli elenchi (come non avrebbe potuto fare, dopo aver previsto l'ammissibilità dell'istanza con nomina di un non iscritto ), e significativamente arrestandosi a statuire al 2° comma dell'art. 82 che nel caso il Difensore nominato sia iscritto in un elenco di distretto di Corte di Appello diverso da quello in cui ha sede il processo non siano dovute "le spese e le indennità di trasferta previste dalla Tariffa professionale" ( ma , appunto, non anche gli onorari, sempre liquidabili, a meno di ritenere che si sia voluta prevedere, in abiura della ratio dell'intera disciplina, da un lato l'ammissibilità dell'istanza corredata da nomina di fiducia di un non iscritto agli elenchi e dall'altro l'obbligo in tali casi dell'ammesso al patrocinio a retribuire direttamente il Difensore , ipotesi evidentemente del tutto assurda e senza senso in una disciplina sul patrocinio a spese dello Stato) ; ritenuto quindi in definitiva , escluso che sia possibile dichiarare inammissibile l'istanza corredata da nomina di un non iscritto agli elenchi, ed escluso che il non iscritto agli elenchi possa non essere liquidato ex art. 82 DPR 115/2002, che il combinato disposto degli artt. 80-81 stesso DPR finisca con l'avere una rilevanza tutta interna all'ordinamento della professione forense , per effetto dell'indiretta creazione di null'altro che di una norma deontologica relativa alle modalità di acquisizione della clientela che impone ai non iscritti agli elenchi di cui all'art. 81 di non accettare incarichi fiduciari da chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ( norma la violazione della quale rimane quindi in ipotesi sanzionabile solo in sede disciplinare nell'ambito della discrezionalità in materia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati );

tutto ciò premesso e ritenuto, allo stato degli atti, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 79 dpr 115 / 2002, e salva ogni futura revoca del presente decreto per accertata inesattezza o falsità dell'autocertificazione medesima a seguito delle verifiche compiute ex artt. 88 e 98 2° c. stesso dpr , o per sopravvenuta rilevante variazione del reddito

AMMETTE

la persona sopra indicata, nella sua qualità di imputato nel presente procedimento, al patrocinio a spese dello Stato.

A cura della Cancelleria : 1) si depositi in Cancelleria , con facoltà per l'interessato ed il suo Difensore di estrarne copia; e si notifichi all'istante avviso di deposito, ai sensi dell' art. 156 cpp se l'istante è detenuto, internato, o in stato di arresto / detenzione domiciliare, o custodito in luogo di cura ; 2 ) ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 98 1° c. dpr 115 / 2002, si trasmetta copia dell'istanza e del decreto, nonché della documentazione allegata all'istanza, se presentata, al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Direzione Regionale per le Entrate di ROMA , per gli accertamenti sul reddito ex comma 2 art. 98 cit..

ROMA, lì 5.10.2002

IL GIUDICE ( dott. Valerio SAVIO )

DEPOSITATO 5.10.2002

(documento pubblicato sul sito www.penale.it)

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