Violenza sessuale - Obbligo di accogliere la denuncia Non necessario il referto medico

20/11/2003 art. 328 c.p.rifiuto di atti d'ufficio - Violenza sessuale - Obbligo di accogliere la denuncia Non necessario il referto medico

Penale e Procedura  - art. 328 c.p. rifiuto di atti d'ufficio - Violenza sessuale - Obbligo di accogliere la denuncia Non necessario il referto medico ( Cassazione , sez.VI penale, sentenza 20.11.2003 n. 44734 )

Osseva

Sull'appello proposto da F. T. e D.C. F. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 24 gennaio 2001 con la quale i predetti appellanti, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 328 c.p. perché, in concorso tra loro, quali sottufficiali in servizio presso la stazione dei CC di Casoria e, come tali, pubblici ufficiali, si erano indebitamente rifiutati di ricevere na denuncia di violenza carnale presentata da P.F., asserendo, tra l'altro, che "per formalizzare una denuncia di tal genere era indispensabile un referto medico", in Casoria il 26 novembre 1994, erano stati condannati, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con i doppi benefici di legge, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31 gennaio 2002, confermava il giudizio di primo grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato e la sua attribuibilità ad entrambi gli imputati, la cui condotta risultava essere stata priva di "qualunque plausibile giustificazione", avuto riguardo alle circostanze e modalità dei fatti, come riferiti dalla giovane donna.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, a monocordi motivi di gravame, la violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserito carattere di "indebito rifiuto" riferito alla contestata condotta dei ricorrenti, apoditticamente attribuendo credito alle dichiarazioni della parte offesa, senza nemmeno assicurare l'acquisizione di un pur opportuno e necessario supporto documentale sanitario circa le reali condizioni psico-fisiche della denunciante.

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, contrariamente a quanto denunciato dai ricorrenti, il contesto motivazionale dell'impugnata sentenza offre un quadro esaustivo, convincente e logico delle ragioni supportanti il confermato giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine alla corretta contestazione di rifiuto di atti d'ufficio.

Ricorre, infatti, tale reato, allorché, come nella specie, si realizza il mancato compimento di un atto rientrante nella competenza funzionale del pubblico ufficiale come è il riceversi, nella qualità di sottufficiali in servizio presso una stazione dei CC, una denuncia di fatto penalmente rilevante, e l'asserita e del tutto gratuita necessità (ovvero anche mera opportunità) di previamente munirsi di asseritamente "indispensabile" referto medico circa la possibile conferma di violenza carnale in pregiudizio della donna che intende sporgere la denuncia per tale reato, vale a configurare l'avverbio "indebitamente" inserito nel dettato legislativo, creando, in ogni caso, un ritardo alla intuibile esigenza di tempestività della denuncia in relazione all'esigenza di tempestività dell'inizio delle indagini per la migliore e fattiva identificazione dell'autore del fatto reato e conseguenti provvedimenti a suo carico, ove necessari.

Né giova far richiamo alle asserite "buone intenzioni" degli imputati nell'agevolare, con l'invito rivolto alla ragazza, la migliore efficienza delle indagini, posto che resta impregiudicata, in punto di dolo generico (sufficiente alla configurabilità del reato), la consapevolezza degli imputati di agire, comunque, in violazione dei doveri loro imposti ex lege nella ricezione di denuncia di fatto reato, salvo che, dal contesto modale e temporale di tutti i fatti, non sia ragionevole e palesemente evidente dedurre che la denuncia si riferisca a fatto assolutamente inverosimile da parte di soggetto altrettanto assolutamente non affidabile in punto di sufficiente credibilità.

Di qui la corretta conferma del giudizio di condanna, a prescindere dall'invocata acquisizione di certificazione sanitaria sulla "denuncianda" violenza carnale.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.