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Atti osceni in luogo pubblico

Atti osceni in luogo pubblico (articolo 527 Cp) - coppiette «hard» in auto -l'oscurita' non basta

Penale e Procedura - Atti osceni in luogo pubblico (articolo 527 Cp) - coppiette «hard» in auto - l'oscurità non basta (Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 9 luglio-30 settembre 2003, n. 37129)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte di appello di Roma, pronunziando sull’impugnazione dell’imputata, con la decisione menzionata in premessa, confermava integralmente la sentenza 23 giugno 2000 del Tribunale di Roma, con la quale Axxxxxxx Marisa era stata condannata alla pena di mesi 3 di reclusione in ordine al reato di atti osceni in luogo pubblico (articolo 527 Cp) perché all’interno di un automobile che sostava in un pubblico parcheggio, praticava un rapporto orale a Pxxxxxxx Carmine.

Ricorre per cassazione l’imputata deducendo:

1. erronea applicazione della legge penale, ed in particolare dell’articolo 527 Cp, per carenza di dolo, dovendosi ravvisare l’ipotesi colposa prevista dal secondo comma della detta norma, in quanto il menzionato luogo era stato scelto proprio perché isolato e non frequentato da persone;

2. erronea esclusione della sospensione condizionale della pena, non essendo ostative alla concessione del beneficio le precedenti condanna riportate, in quanto relative a fatti depenalizzati.

All’odierna udienza, il Pg e la difesa concludono come riportato in epigrafe.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.

È pacifico e consolidato indirizzo di questa Corte suprema che l’antigiuridicità penale dei comportamenti osceni posti in essere all’interno di una autovetture in sosta lungo la pubblica via (o in un pubblico parcheggio) non è esclusa dal fatto che essi vengano compiuti in ora notturna o in luogo non frequentato, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti, a meno che l’autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l’appannamento o la copertura dei vetri della vettura, idonee ad impedire in modo assoluto tale possibilità. È altrettanto pacifico che per la sussistenza del delitto de quo è richiesto l’elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella volontà consapevole di compiere un atto osceno che, per le condizioni di tempo e di luogo nelle quali viene commesso, possa essere percepito da altri.

La tesi della ricorrenza (prima doglianza), secondo cui al massimo le si poteva addebitare una condotta colposa, perché riteneva di non essere vista nel luogo da lei prescelto, è dunque priva di non essere vista nel luogo da lei prescelto, è dunque priva di ogni giuridico rilievo.

Merita, invece, accoglimento la seconda doglianza, relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Invero, avendo il Tribunale negato il beneficio a causa delle plurime condanne inflitte alla pervenuta, quantunque per le stesse fosse intervenuta riabilitazione, tale determinazione ha formato oggetto di specifica e motivata doglianza in sede di appello, ove si faceva rilevare che tutte le dette condanne riguardavano delle violazioni poi depenalizzate, per cui le stesse non potevano essere ritenute ostative alla concessione del beneficio. Su questo preciso motivo di impugnazione, la Corte distrettuale non si è assolutamente pronunziata, per dar conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale.

La decisione, pertanto, deve essere annullata sul punto, per completa carenza di motivazione, posto che effettivamente le condanne precedentemente riportate dalla ricorrente non possono considerasi ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, riguardando tutte la violazione di guida senza patente, ormai depenalizzata.

Il giudice del rinvio dovrà quindi colmare tale vuoto motivazionale.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; rigetta nel resto il ricorso.