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Difensore di Ufficio - Liquidazione compenso - Irreperibilita' di fatto - Sostituti processuale

Difensore di Ufficio - Liquidazione compenso - Irreperibilita' di fatto - Sostituti processuale

Penaele procedura -Difensore di Ufficio - Liquidazione compenso - Irreperibilità di fatto - Sostituti processuale (Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 3-31 luglio 2003 n.32284)

Rilevato in fatto

- Che con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, decidendo su opposizione proposta dall’avvocato Salvatore Lanni avverso provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per attività defensionale d’ufficio svolta in favore di tale Orsani Cheoli, confermò il suddetto provvedimento ritenendo che, in primo luogo, essendo stata richiesta la liquidazione dei compensi in questione ai sensi dell’articolo 32bis disp. att. Cpp, l’applicazione di tale norma avrebbe richiesto che fosse stato adottato, nei confronti dell’imputato, un formale provvedimento dichiarativo dell’irreperibilità; in secondo luogo, avendo il Lanni svolto soltanto il ruolo di sostituito del difensore d’ufficio, quale previsto dall’articolo 97, comma 4 Cpp, non avrebbe avuto titolo ad ottenere il compenso previsto per il difensore d’ufficio;

- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato Lanni denunciando violazione di legge sull’assunto, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’operatività dell’articolo 32bis disp. att. Cpp non avrebbe richiesto la necessaria, previa declaratoria di irreperibilità dell’imputato e il diritto al compenso stabilito per il difensore d’ufficio spetterebbe anche al sostituito nominato ex articolo 97, comma 4 Cpp;

Considerato in diritto

- che va preliminarmente verificato se avverso il gravato provvedimento sia o meno ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Costituzione; interrogativo, questo, al quale ritiene il collegio che debbiasi dare risposta positiva, sulla scorta di quanto già a suo tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 25/1999, confl. in proc. Di Dona, rv 214693 e poi ribadito, nonostante perduranti contrasti, da diverse altre pronunce, le quali hanno dato luogo ad un orientamento che può ormai ritenersi prevalente (in tal senso, fra le più recenti: Cassazione, sezione quarta, 40095/02, Clemente, rv 223093; 40122/02, Di Pietra, rv 223102); e ciò anche nella sopravvenuta vigenza del Testo unico sulle spese di giustizia approvato con Dpr 115/02, il quale detta, con gli articoli 82, 84, 116, 170 una disciplina sostanzialmente identica, per quanto qui interessa, a quella previdente;

- che ciò posto, e venendo al merito delle questioni che formano oggetto del ricorso, deve anzitutto darsi atto che, con riguardo all’interpretazione dell’articolo 32bis disp. att. Cpp (ora abrogato e sostituito dall’analoga disposizione contenuta nell’articolo 117 del citato Dpr 115/02), risulta l’esistenza di divergenze nell’ambito della giurisprudenza della Corte, essendosi affermato da Cassazione, sezione quarta, 10804/02, Battistella, rv 224011, che la liquidazione del compenso al difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile richiede sempre l’avvenuta pronuncia della formale declaratoria di irreperibilità; condizione, questa, dalla quale sembra invece potersi prescindere, secondo quanto affermato da Cassazione, sezione quarta, 6519/02, Abate Azaro, per la quale detta liquidazione può aver luogo (senza onere, per il difensore, di dimostrare il previo, inutile esperimento delle procedure per il recupero del suo credito), anche «nel caso in cui, pur non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, possa ritenersi accertata l’esistenza di una situazione di irreperibilità di fatto del soggetto» quale, nel caso di specie, appariva riconoscibile, trattandosi di imputato straniero privo del permesso di soggiorno il quale aveva eletto domicilio presso un dormitorio pubblico ove poi non era stato mai reperito, per cui le notifiche erano state effettuate presso il difensore);

- che, al fine di operare una scelta fra l’uno o l’altro di tali orientamenti, occorre previamente considerare, ad avviso del collegio, che mentre nella disciplina dettata dal codice di rito previgente la formale declaratoria di irreperibilità costituiva condizione necessaria per l’adozione della particolare modalità di notifica degli atti prevista appunto per gli imputati irreperibili, nella disciplina vigente, quale risulta, in particolare, dagli articoli 159 e 161 Cpp, è prevista la notifica mediante consegna al difensore non solo per il caso in cui, non essendovi mai stata dichiarazione o elezione di domicilio ed essendo risultata impossibile la notifica nei modi previsti dall’articolo 157 Cpp, debba darsi luogo, ai sensi dell’articolo 159, all’emissione del formale decreto di irreperibilità, ma anche per il caso in cui, essendovi stata dichiarazione, elezione o determinazione di domicilio ed essendo risultata successivamente impossibili le notifiche a tale domicilio, la pronuncia del decreto di irreperibilità non sia richiesta;

- che, pertanto, attesa la totale equiparabilità, quoad effectum, tra l’irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell’articolo 159 Cpp ed irreperibilità non dichiarata ma presunta ex lege ex articolo 161 Cpp, risulterebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività dell’articolo 32bis disp. att. Cpp e, attualmente, dell’articolo 117 del Testo unico approvato con Dpr 115/02, dovendosi al contrario ritenere che sia da considerare “irreperibile”, ai fini che qui interessano, tanto l’imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore ai sensi dell’articolo 161, comma 4 Cpp con l’unica eccezione, tuttavia, che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d’ufficio che poi avanza richiesta di liquidazione del compenso a carico dello Stato; e ciò per l’evidente ragione che il difensore d’ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad accettare di assumere anche la veste di domiciliatario dell’imputato, qualora a ciò liberamente acconsenta, non può poi pretendere di fare ricadere sic et simpliciter a carico dell’Erario le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all’onere (previsto già dall’abrogato comma 2 dell’articolo 32bis disp. att. Cpp ed ora dall’articolo 116, comma 1 del più volte citato Testo unico), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito;

- che pertanto, nei termini e con le puntualizzazioni ora illustrati, ritiene il collegio di aderire al secondo degli indicati orientamenti interpretativi, alla stregua del quale deve quindi ritenersi la fondatezza, in parte qua, del ricorso;

- che parimenti fondato deve poi ritenersi il ricorso anche per quanto riguarda la questione attinente alla riconoscibilità o meno del diritto al compenso in favore del legale che sia stato nominato sostituto del difensore d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97, comma 4, Cpp, dal momento che, se è vero che tanto nell’abrogato articolo 32bis disp. att. Cpp quanto nel vigente articolo 117 del Testo unico si fa esclusiva menzione del “difensore d’ufficio” e che la suddetta sostituzione non implica (come questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare), il venire meno della qualità di titolare della difesa d’ufficio in capo al soggetto originariamente designato a tale ruolo, è però altrettanto vero che, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 Cpp, espressamente richiamato dall’articolo 97, comma 4, Cpp, «il sostituito esercita i diritti ed assume i doveri di difensore»; e non sembra potervi essere dubbio che tra i “diritti” del difensore vi sia anche quello di avvalersi degli istituti e delle procedure finalizzati al conseguimento del giusto compenso per le sue prestazioni;

che, conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, l’impugnata ordinanza non può che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Napoli il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia attenersi, nel decidere sulla opposizione a suo tempo proposta dall’avvocato Lanni, ai principi di diritto dianzi illustrati;

PQM

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.