Concorso in diffamazione a mezzo stampa - Intervista diffamatoria -Disctimine

Concorso in diffamazione a mezzo stampa - Intervista diffamatoria -Disctimine -Soltanto se esiste interesse pubblico

Concorso in diffamazione a mezzo stampa - Intervista diffamatoria - Disctimine -Soltanto se esiste interesse pubblico (Corte di cassazione Sezione I penale Sentenza 26 giugno 2003, n. 27778)

OSSERVA

Con sentenza in data 7/12/98, riguardante anche altri imputati, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la giornalista Dxxxx colpevole di concorso in diffamazione a mezzo stampa in danno di Dxxxx, presidente della locale Assomercati, definito tra l'altro "un faccendiere e un opportunista che cerca solo intrallazzi" in una intervista rilasciatale da Gxxxx, presidente dell'Associazione commissionari e grossisti, pubblicata il 7/3/95 sul quotidiano "Il giornale di Napoli" e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, l'ha condannata a lire un milione di multa nonché a risarcire (in solido con il coimputato Como Vittorio, poi deceduto, direttore responsabile del quotidiano) la persona offesa costituitasi parte civile.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 14/3/00 che è stata nei confronti della Dxxxxxx annullata dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza in data 30/5/01, per vizio di motivazione in punto di esclusione della esimente del diritto di cronaca.

Le Sezioni unite, puntualizzando i limiti di detta esimente in caso di intervista, hanno affermato il principio che il giornalista che abbia riportato alla lettera dichiarazioni dell'intervistato oggettivamente diffamatorie, come quelle rese dal Gxxxxxxx nei confronti dei Dxxxxxxxx, può ritenersi scriminato a condizione che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni, aspetto che i giudici del merito non avevano verificato.

Con sentenza in data 17/5/02 altra sezione della Corte di appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso quest'ultima pronuncia il difensore della Dxxxxxxxxxx ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione.

La doglianza è priva di fondamento.

Il giudice di rinvio ha fatto invero corretta applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite escludendo, con adeguata motivazione immune da vizi di logicità, che vi fosse un interesse pubblico alla conoscenza di quanto il Gxxxxxxxxxx aveva dichiarato sul conto del Dxxxxx nell'intervista, perché la concomitanza di uno sciopero indetto nell'ambito dei mercato ortofrutticolo in cui i rispettivi consorzi operavano era stata dal predetto usata come mera occasione, senza riferimenti precisi, per apprezzamenti e insinuazioni gratuite.

Rileva peraltro il collegio che il delitto per cui la Dxxxxxx ha riportato condanna è ormai prescritto, ai sensi degli articoli 157 comma 1 n. 4, 158 comma 1 e 160 ultima parte c.p., essendo trascorsi più di sette anni e mezzo dalla sua consumazione.

Non ravvisandosi cause di inammissibilità dell'impugnazione deve quindi farsi senz'altro luogo alla declaratoria della causa estintiva e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'articolo 620 lettera a) c.p.p., ferme restando a norma dell'articolo 578 c.p., per le considerazioni che precedono sulla infondatezza dei motivi di gravame, le statuizioni civili adottate a carico dell'imputata e con obbligo per la stessa di rifondere le ulteriori spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna la ricorrente a rifondere alla parte civile Dxxxxxx.Cxxxx. le spese sostenute nel grado che si liquidano in complessivi euro millequattrocentotrenta, di cui milletrecento per onorari.