Rogatorie  -Trasmissione della rogatoria internazionale

Rogatorie  -Trasmissione della rogatoria internazionale fra le autorita' giudiziarie della parte richiedente e di quella richiesta Procedimento

Rogatorie  - Trasmissione della rogatoria internazionale fra le autorità giudiziarie della parte richiedente e di quella richiesta Procedimento

(Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34576/2002)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.34576/2002

Svolgimento del processo

P. Mxxxxxxx, indagato per associazione di tipo mafioso, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 18/2/702 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 324 c.p.p. che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione bancaria nonché dei depositi su conti correnti a lui intestati presso istituti bancari svizzeri, per la cui esecuzione congiuntamente la Procura della Repubblica di Napoli e Bari, direzione distrettuale antimafia, avevano rivolto, con rogatoria internazionale, richiesta di assistenza giudiziaria alla Autorità della Confederazione elvetica.

Nei motivi di ricorso si ripropongono alcune questioni già sollevate in sede di riesame e precisamente: con un primo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 696 e 729 c.p.p., come modificati dalla legge 5 ottobre 2001 n. 367 [1], in relazione all'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), firmata a Strasburgo il 20/4/1959 che prevede, a pena di inutilizzabilità ex art. 729 c.p.p., che le rogatorie siano indirizzate dal Ministero della Giustizia alla parte richiedente al Ministero della Giustizia della parte richiesta e soltanto in caso di urgenza direttamente da un'autorità giudiziaria all'altra; con un secondo motivo deduce il ricorrente violazione di legge al vizio di motivazione con specifico riferimento al sequestro della somma di denaro depositata sui conti correnti bancari che si assume poter formare oggetto di sequestro probatorio soltanto allorchè lo stesso denaro costituisca di per se prova del commesso reato, come nel caso in cui esso sia preventivamente contrassegnato; con il terzo motivo deduce, inoltre, il ricorrente che dalla documentazione depositata dalla Procura della Repubblica di Napoli, consistente unicamente nella richiesta di assistenza giudiziaria rivolta all'Autorità elvetiche, non poteva desumersi il fumus commissi delicati che costituisce presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di sequestro; con un ultimo motivo, infine, si denuncia la violazione dell'art. 324, commi 3 e 5 c.p.p. per inosservanza dei termini ivi indicati per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, da effettuarsi entro il giorno successivo all'avviso di cui al 3 comma dell'articolo anzidetto e per la decisione del Tribunale che deve intervenire nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Osserva sul punto il richiedente che il settimo comma dell'art. 324 c.p.p. richiama espressamente le disposizioni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, e quest'ultimo comma prevede la perdita di efficacia della misura sia se la trasmissione degli atti non avvenga nel termine di cui al comma 5 dello stesso art. 309 c.p.p. sia qualora la decisione non venga adottata nel termine prescritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto ribadirsi, in relazione alla specifica richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore generale presso questa Corte, la possibilità della tutela, attraverso il mezzo della richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p., dei diritti del soggetto nei cui confronti si sia preceduto all'esecuzione di un sequestro probatorio da parte dell'Autorità giudiziaria straniera che abbia accolto, come nel caso in esame, la commissione rogatoria inoltrata dall'Autorità giudiziaria italiana.

Al di la dei termini in cui è formulata la rogatoria internazionale, non par dubbio infatti che nel provvedimento di sequestro, formalmente disposto dall'Autorità giudiziaria straniera, possano distinguersi due diversi momenti: quello decisionale sulla necessità del sequestro ai fini probatori e sulla verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione ed il mantenimento del sequestro probatorio, materialmente eseguito all'estero tramite rogatoria attiva, che appartiene all'Autorità richiedente e quello relativo all'esecuzione di esclusiva competenza dell'Autorità straniera cui spetta il controllo della regolarità degli atti relativi a tale fase, secondo la propria legislazione.

Di conseguenza per quanto attiene alla verifica dei presupposti normativi del provvedimento di sequestro richiesto dall'Autorità estera potranno essere attivati i meccanismi di impugnazione e di controllo previsti dal nostro codice di rito mentre eventuali irregolarità o nullità procedurali verificatesi nella fase di esecuzione del sequestro possono essere denunziate soltanto avanti alla competente Autorità estera, secondo la legge dello Stato richiesta (v. in tal senso Cass., sez. I, 127!0/1997, ric. Russo).

Nondimeno, il ricorso, ammissibile per le esposte considerazioni, è infondato e dunque non può essere accolto.

In relazione al primo motivo ritiene infatti la Corte che, pur dopo l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 2001 n. 367, sia ammissibile perché conforme alle convenzioni internazionali esplicitamente richiamate dall'art. 696, comma 1, c.p.p. ed alle prassi instauratesi sulla base di dette convenzioni, la diretta trasmissione della rogatoria internazionale fra le autorità giudiziarie della parte richiedente e di quella richiesta, la nuova legge, invero, non ha apportato modificazioni sul punto poichè l'art. 696 c.p.p. che detta disposizioni generali in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere ribadisce il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e richiama nel comma 1, come sostituito dall'art. 9 della legge 367/2001, oltre le norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria (CEAG), firmata a Strasburgo il 20/4/1959, anche quella delle altre convenzioni internazionali stipulate dallo Stato e, come si è detto, le norme del diritto internazionale che, come è noto, riconoscono valore decisivo alle prassi e consuetudini instauratesi nell'interpretazione ed applicazione delle norme convenzionali proprio in ragione della natura pattizia di dette disposizioni (espressamente in tal senso, v. art. 31, paragr. 3, lett. b) della Convenzione di Vienna del 23/5/1969, ratificata con legge 12/2/1974 n. 112).

La prassi della trasmissione diretta della rogatoria tra le autorità giudiziarie dei rispettivi Paesi trova poi espresso riconoscimento nell'art. XVII dell'accordo intervenuto a Roma il 10 settembre 1998 tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'esecuzione, accordo ratificato proprio con la legge 5/10/2001, n. 367.

Già sulla stessa linea, diretta ad agevolare la collaborazione tra gli Stati e a rendere più rapide e snelle le procedure di reciproca assistenza giudiziaria, si era posto, del reato, l'accordo di Schenghen, ratificato dall'Italia con legge 30/9/1993 n. 388, che espressamente prevede (art. 53, comma 1) che le domande di assistenza giudiziaria possono intervenire direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

Non può non osservarsi, infine, con specifico riferimento al caso in esame che lo stesso art. 15 della Convenzione Europea di Strasburgo prevede al comma 4 in ogni caso la possibilità di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie quando trattasi di richieste di indagini preliminari e che le rogatorie internazionali in questione sono intervenute proprio in tale fase.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, correttamente motivato anche in ordine al blocco dei fondi depositati sui conti correnti intestati al M. stante la necessità probatoria di sottoporre a verifica e ricostruire, non soltanto sulla base della documentazione contabile che potrebbe non corrispondere alla reale situazione di fatto, influssi e movimenti di capitali transitati su detti conti, nonché l'origine, movimentazione, consistenza e derivazione dei fondi in questione quali reinvestimenti, in particolare, di attività illecite svolte in ambito internazionale da gruppi camorristici collegati all'attuale indagato.

D'altra parte, quale profitto di attività illecite (v. provvedimento di sequestro punti 4), 5) e &9 e perciò stessa costituenti corpo di reato, le somme di cui trattasi sono di per se stesse suscettibili in quanto tali di formare oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Cass., sez. un. 11/2/1994, PM in proc. Carella), essendo in esse connaturata, per tale loro qualità, una diretta efficacia probatoria.

Non è condivisibile neppure il rilievo, contenuto nel terzo motivo, secondo cui la richiesta di assistenza giudiziaria rivolta dalla Procura della Repubblica di Napoli all'Autorità giudiziaria della Confederazione elvetica non conteneva elementi da cui desumersi il fumus commissi delicti necessario per legittimare il provvedimento di sequestro.

Come, infatti, afferma lo stesso ricorrente, la rogatoria internazionale è stata presentata dal PM presso il Tribunale di Napoli congiuntamente ad analoga richiesta presentata dal PM presso il Tribunale di Bari, di conseguenza, i due atti si integrano vicendevolmente, apparendo chiaro il riferimento dell'una richiesta al contenuto dell'altra, cosicchè il provvedimento di sequestro appare ampiamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi descrittivi dei commessi reati (fumus delicti).
Anche l'ultimo motivo è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto nel senso che, anche dopo le modifiche di cui all'art. 16 della legge 8/8/1995 n. 332, la mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame nel termine di cui all'art. 324, comma 3, c.p.p. non è causa di inefficacia delle misure cautelari reali non essendo applicabili a queste ultime la disposizione dell'art. 309, comma 10, dello stesso codice circa il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti per il riesame delle misure coercitive (v. ex plurimis, Cass., sez. I 18/9/1997, Scibilia; Cass., sez. III 9/2/ 96, D'Angiolella).

Inoltre, ai sensi del quinto comma dell'art. 324 c.p.p., il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale, atti che devono essere acquisiti nella loro necessaria completezza, di modo che, nel caso in esame, tale termine decorre dal 12/2/2002, data in cui gli atti sono pervenuti al Tribunale a seguito della richiesta integrativa disposta all'udienza del 6/2/2002 e, dunque, il termine di dieci giorni per la decisione non era ancora scaduto, essendo la medesima intervenuta il 19/2)2002.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2002.