Skip to main content

Ingiusta detenzione - riparazione danno - rimborso delle spese legali sostenute

Ingiusta detenzione - riparazione danno - rimborso delle spese legali sostenute

Penale - Ingiusta detenzione - riparazione danno - rimborso delle spese legali sostenute

Cassazione - sezioni unite penali - sentenza 26 giugno-15 ottobre 2002, n. 34559

Svolgimento del processo

L'8 agosto 1992 il gip del tribunale di Monza disponeva la custodia cautelare in carcere di Giulio Dx xxxxxxxxxxx, indagato per il reato di corruzione propria antecedente, per avere in qualità di direttore generale della "Gavazzi Control System" spa versato in tre occasioni la somma complessiva di centocinquanta milioni di lire al componente del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Municipalizzata di Monza (Agam) Marco Pxxxx, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di un sistema di controllo della distribuzione dell'acqua e del gas.

La custodia cautelare durava dal 27 agosto 1992 al 3 settembre 1992.

Con sentenza del 9 ottobre 1998 il tribunale della stessa città riteneva il predetto, colpevole del menzionato reato e lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Il 18 novembre 1998 la corte d'appello di Milano lo proscioglieva da quel 11 imputazione "perché il reato è estinto per prescrizione".

Il 6 luglio 2000 questa Corte, ai sensi dell'articolo 129 Cpp, annullava senza rinvio la menzionata sentenza, "perché il fatto non sussiste", ritenendo che il predetto non fosse stato autore del reato di corruzione ma vittima di una concussione.

Dx xxxxxxxxxxx proponeva domanda di riparazione ex articolo 314 Cpp, osservando che la custodia cautelare da lui patita era stata ingiusta, non avendo concorso a darvi causa con dolo o colpa grave.La corte d'appello di Milano il 14 marzo 2001 liquidava la somma di quaranta milioni, ritenendo che nessun addebito di colpa grave fosse attribuibile all'istante valutando ex ante il comportamento da lui tenuto sia precedentemente sia contemporaneamente, alla privazione della libertà sofferta.

In particolare la corte milanese ricordava che, secondo il pubblico ministero e l'Avvocatura dello Stato, la colpa di Dx xxxxxxxxxxx sarebbe consistita nell'avere formato i fondi neri, nella sua qualità di direttore generale della società partecipante all'appalto pubblico, e nell'avere attinto, poi, ai medesimi, per corrispondere la cosiddetta tangente, in quanto, secondo una massima d'esperienza, la consapevole costituzione delle cosiddette "riserve occulte" legittimamente determinerebbe nell'autorità giudiziaria procedente il formarsi del convincimento, secondo cui il soggetto che ha tenuto tale condotta è coinvolto nel reato ipotizzato.

La corte d'appello, invece, affermava l'insussistenza di qualsiasi prova circa la partecipazione di Dx xxxxxxxxxxx nella formazione di questi fondi, non essendo condivisibile la tesi del "non poteva non sapere"; reputava, anzi, del pari attendibile, in assenza di contrari elementi, la versione secondo cui le riserve occulte erano state realizzate appositamente dopo la richiesta di tangente da parte di Pxxxx, componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda municipalizzata di Monza. In tale caso, aggiungeva il giudice milanese, l'eventuale e non dimostrata consapevolezza da parte di Dx xxxxxxxxxxx circa l'illecita provenienza del denaro non potrebbe danneggiarlo e fargli perdere il diritto alla riparazione, in quanto il ricorrente si sarebbe trovato nella condizione di dovere versare la somma per conseguire l'appalto, agendo nella situazione di fatto tipica, nella quale si viene a trovare la vittima di concussione.

In conclusione la corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo o della colpa grave da parte dell'istante ed ha liquidato la complessiva somma di quaranta milioni di lire.

Avverso l'ordinanza de qua il Ministero del tesoro (oggi dell'economia e delle finanze), ha proposto ricorso, deducendo due motivi.

Con il primo rappresenta violazione dell'articolo 606 lettera e) Cpp: Dx xxxxxxxxxxx, rileva l'amministrazione ricorrente, pur se vittima del metus publicae potestatis, aveva partecipato alla trattativa con il pubblico ufficiale, dal quale aveva ottenuto la riduzione della somma, che, poi, aveva provveduto a corrispondergli.

Assume che questo comportamento ha ingenerato l'insorgere dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, in quanto v'è stata una macroscopica negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e norme disciplinari ed il formarsi di una situazione di fatto che, pur se non voluta, prevedibilmente avrebbe rappresentato la ragione per un intervento dell'Autorità giudiziaria. Osserva, inoltre, che con grave colpa Dx xxxxxxxxxxx aveva contribuito a creare quell'allarme sociale che ha imposto l'emissione del provvedimento cautelare.

Con il secondo motivo evidenzia che l'imputazione originaria di corruzione è stata confermata in primo e secondo grado e che solo la Corte di cassazione ha qualificato il fatto come concussione.

Precisa che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sezione sesta, 683/97; sezione quarta, 1983/97; 36/1999), la diversa qualificazione del delitto inizialmente contestato, che ha determinato il provvedimento restrittivo, darebbe luogo alla riparazione soltanto se, in seguito alla cosiddetta derubricazione, la custodia cautelare fosse illegittimamente 11mantenuta"secondo l'espressione letterale dell'articolo 314 Cpp".

Con memoria del 14 gennaio 2002 il difensore di Dx xxxxxxxxxxx chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Il ricorso veniva assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, che, costatata l'esistenza di un contrastodi giurisprudenza, connesso ad uno dei possibili esiti del gravame. in ordine all'eventuale condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, il 5 marzo 2002 ha rimesso il ricorso alle sezioni unite.

In particolare ha rilevato che queste ultime, senza affrontare in modo specifico il tema della condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del procedimento, quando sia soccombente, talora hanno rigettato il ricorso del Ministero, senza condannarlo alle spese medesime (sezioni unite 13 gennaio 1995 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Castellani; 12/03/99 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Sciamanna) ed altra volta (sezioni unite 9 maggio 2001), in un caso in cui erano rìcorrenti sia il Ministero del tesoro sia la parte privata (Caridi), hanno condannato entrambi i ricorrenti al suddetto pagamento, sempre in assenza d'argomentazioni e di specifica valutazione del tema.

Infine, ha ricordato che con la decisione 27 febbraio 2002 Ministero del tesoro in proc. De Faenza la quarta sezione ha condannato il dicastero ai sensi dell'articolo 616 Cpp.

Il Primo presidente ha trasmesso il ricorso all'ufficio del ruolo e del massimario, che il 31 maggio 2002 ha trasmesso la relazione richiesta, cosi formulando la questione controversa:"se, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero del tesoro (oggi dell'economia e delle finanze), ricorrente per Cassazione, possa essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione".

In data 6-8 giugno 2002 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha rilevato che nell'ordinanza impugnata non è stata oggetto d'esame la circostanza secondo cui Dx xxxxxxxxxxx si era procurato in modo illecito la disponibilità di denaro, "per corrispondere il prezzo del reato, partecipando ad una trattativa sull'ammontare della cosiddetta "tangente". Ha aggiunto, inoltre, che Dx xxxxxxxxxxx, in presenza di fatti che potevano ingenerare equivoci, aveva il dovere di denunciare la concussione e non poteva limitarsi a confessarla.

Ha altresì evidenziato che manca la motivazione sulla rilevanza ed idoneità dei primi interrogatori di Dx xxxxxxxxxxx a superare tale quadro.

Sulla questione specificamente devoluta a queste sezioni unite ha assunto che le spese del procedimento sono già a carico dello Stato e prenotate, ex articolo 691 Cpp, a campione e recuperate, ai sensi degli articoli 535, 460, 598 e 635 Cpp nonché 199 e 200 disp. att. del codice di rito, a carico del soccombente: l'eventuale condanna darebbe luogo ad un'obbligazione estinta per confusione. Ha, da ultimo, asserito che la norma non opererebbe, non essendo lo Stato, nel caso di specie, "parte privata".

L'11 giugno 2002 il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese del procedimento, cosi rinnovando la medesima conclusione già formulata il 31 luglio 2001.

Motivi della decisioneVa innanzi tutto esaminato il profilo attinente alla fondatezza del ricorso.

Sul punto occorre muovere da talune considerazioni preliminari.

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per valutare se colui che la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza, da parte di quest'ultimo di un comportamento, che riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, che è incensurabile in sede di legittimità, quando presenti i suddetti caratteri. Nell'eseguire tale accertamento il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà personale, a prescindere dalla conoscenza da parte di quest'ultimo dell'inizio dell'attività d'indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se detta condotta abbia integrato estremi di reato ma soltanto se sia stata il presupposto, che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Alla luce degli esposti principi, il ricorso è infondato.

La corte territoriale ha apprezzato con logica coerenza e con argomentazioni ampie la condotta tenuta da Dx xxxxxxxxxxx ed ha escluso la sussistenza di atteggiamenti gravemente colposi da parte del medesimo.

In particolare, con corretta valutazione del materiale probatorio esposto, ha ritenuto che manchi la prova della partecipazione di Dx xxxxxxxxxxx nell'illecita formazione di fondi neri finalizzati al pagamento di cosiddette tangenti, poiché la posizione di direttore generale del predetto non costituisce prova ma mero indizio, non potendo affidarsi soltanto alla tesi del "non poteva non sapere"; tesi, che in sé non dimostra la consapevolezza della provenienza del denaro, tenendo presente che De Benedictís aveva sostenuto in sede d'interrogatorio che le somme gli erano state consegnate da altro dipendente. In assenza di contrari elementi, la corte milanese, anzi, ipotizza che i fondi per il pagamento potevano essere stati formati finanche dopo la richiesta "concessiva".

Si tratta di un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che la contraddizione della motivazione nella parte in cui sarebbe stato, dapprima, affermato il contributo di Dx xxxxxxxxxxx nell'illecita formazione dei fondi e, successivamente, negato non risulta affatto dal testo del provvedimento impugnato (nella cui parte iniziale è menzionata soltanto la prospettazione dell'accusa, che non può ovviamente, essere confusa con la verità processuale, come sembra pretendere il ricorrente), se non nei limiti innanzi evidenziati, pienamente coerenti sotto l'aspetto logico.

Né può essere accolto il secondo profilo di ricorso attinente al tema della diversa qualificazione del fatto da corruzione in concussione. Secondo la tesi dell'amministrazione, la modifica del delitto originariamente contestato in altro, che non consente la custodia cautelare, darebbe luogo al diritto alla riparazione soltanto se la custodia stessa fosse stata illegittimamente mantenuta.

Il Ministero richiama a tale proposito la pronunzia della quarta sezione 683 Cc 11 marzo 1997 dep. 17 luglio 1997 ricorrente Cesario. Sulla stessa linea va anche ricordata altra sentenza della medesima sezione, la numero 36 Cc 12 gennaio 1999 dep. 13 marzo 1999 ricorrente Ministero del tesoro in proc. onori.

L'assunto, però, è palesemente irrilevante, in quanto nella fattispecie odierna la sentenza irrevocabile di proscioglimento si fonda non sul l'individuazione di una diversa e più lieve ipotesi criminosa ma su una ricostruzione completamente diversa dell'accaduto con il conseguente mutamento del ruolo di Dx xxxxxxxxxxx da soggetto attivo del reato di corruzione,in vittima della concussione.

Va, da ultimo, affrontata la questione per la quale il ricorso è stato rimesso a queste sezioni unite.

Occorre premettere che il tema delle spese del giudizio si suddivide in due questioni: l'una attiene al carico delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti e la seconda (che ha determinato la rimessione alle sezioni unite) concerne il regolamento delle spese di procedimento anticipate dall'erario.

Sul primo problema la giurisprudenza di questa corte è stata a lungo sostanzialmente conforme.

È sufficiente al riguardo ricordare la sentenza di queste sezioni unite 1 Cc 06 marzo 1992 dep. 27 maggio 1992 ricorrente Pm e Ministero del tesoro in proc. Fusilli. Con la pronunzia de qua è stato sinteticamente affermato che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha natura civile anche se è inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, con la conseguenza che il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 Cpc, che dispone: il "giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra Parte".

Il tema è stato successivamente trattato dalla quarta sezione penale con le sentenze 979/92 Cc 09 luglio 1992 Ministero del tesoro in proc. Guastella rv. 191847 e 131/93 Cc 28 gennaio 1993 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Grasso rv. 193385 ed ha trovato ulteriore avallo " anche se lapidario " nella sentenza di queste sezioni unite 4/1999 Cc 12 marzo 1999 rv. 213508 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Sciamanna.

Secondo quest'orientamento, assolutamente prevalente, il criterio che deve guidare l'interprete in assenza di una specifica statuizione in subiecta materia deve essere quello della soccombenza, tratto dal citato articolo 91 del codice di rito civile, il quale stabilisce questa regola fondamentale, da osservare nell'ambito di ogni procedimento giurisdizionale, ogniqualvolta si sia in presenza di un effettivo contrasto d'interessi tra le parti in causa.

Di recente, però, le sezioni unite con provvedimento adottato nella camera di consiglio del 27 giugno 2001 depositato il 24 settembre 2001 rv. 219613 ricorrente Pietrantoni hanno riesaminato l'argomento, anche se incidenter tantum, escludendo che questo procedimento abbia natura civile, in quanto "carattere patrimoniale dell'indennizzo" costituito da una prestazione monetaria diretta a porre rimedio alle conseguenze di un'ingiusta detenzione"; non sarebbe da solo sufficiente per un completo inquadramento nel menzionato ambito civile.

La peculiarità del procedimento di cui all'articolo 315 Cpp è stata individuata nell'ispirazione solidaristica e nella connotazione pubblicistica dell'istituto, che assolve a finalità di riequilibrio ed in parte di compenso per la perdita della libertà, a prescindere da un fatto illecito.

Reputa il collegio che la tesi esposta sia condivisibile anche se occorre qualche puntualizzazione.

La particolarità del procedimento ed il suo inserimento nel Cpp non escludono che esso presenti pur sempre anche estremi di carattere civile. Ne deriva che l'assenza di statuizioni in ordine al regolamento delle spese nel duplice profilo menzionato trova la sua disciplina più che nell'articolo 541 Cpp, che attiene al diverso tema delle spese relative all'azione civile, nell'articolo 91 CpcQuest'ultima previsione è una disposizione cardine dell'intero ordinamento giuridico e ne costituisce principio fondamentale, essendo ragionevolmente ispirato alla fondamentale e ragionevole regola del "chi perde paga", salvo restando il potere discrezionale del giudicedi stabilire la parziale o totale compensazione, in presenza di speciali esigenze di equità o della reciproca soccombenza. Lo stesso articolo 541 citato nella menzionata decisione Pietrantoni di queste  sezioni unite nerappresenta, d'altronde, una sostanziale piena applicazione.

Il procedimento in esame presenta, inoltre, caratteristiche autonome, non riconducibili in modo puro e semplice a quello civile. In particolare, per il richiamo operato dall'articolo 315 comma 3 Cpp ai successivi articoli 643 e seguenti, la domanda va obbligatoriamente notificata, a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze) presso l'Avvocatura dello Stato.

Ne consegue che l'amministrazione è parte necessaria, in quanto l'ordinamento non le consente di riconoscere edattribuire autonomamente una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. È pertanto, indispensabile l'intervento del giudice, che deve operare il controllo di legalità della pretesa avanzata dall'interessato, secondo i dettami dell'articolo 314 Cpp, e provvedere alla liquidazione, ove dovuta.

Il procedimento è, quindi, a contraddittorio necessario, che s'instaura con la suddetta notifica della domanda, ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto la parte pubblica può non costituirsi ovvero costituirsi,aderendo alla richiesta del privato, o anche rimettersi al giudice.

In tali ultimi casi non v'è contrasto d'interessi da dirimere, non v'è soccombenza e non può esservi, pertanto, condanna dell'amministrazione (si consideri altresì che il privato non è obbligato ad avvalersi di un avvocato).

Opposta è la soluzione, qualora l'amministrazione si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione, diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante, e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni. In tale ipotesi il contraddittorio si connota di carattere contenzioso ed il giudice deve porre le spese a carico del soccombente o, se ne sussistano le condizioni, dichiararle, come già osservato, compensate in tutto o in parte.

Nella specie, l'amministrazione si è costituita ed ha svolto ogni questione possibile e sollevato tutte le eccezioni deducibili.

Questa Corte non ha accolto le tesi del Ministero, che, pertanto, è divenuto "soccombente".

Infine, va affrontata la questione della legittimità della condanna dell'Amministrazione medesima anche al pagamento delle spese del procedimento, qualora sia stata, come nella specie, "soccombente".

Il problema ovviamente diverso da quello innanzi trattato, concernente la regolamentazione delle spese di giudizio tra le parti ; non ha trovato univoca soluzione in giurisprudenza e dottrina.

Questa Corte ha esaminato solo in poche occasioni l'argomento in modo esplicito; in altre ha deciso senza specifica motivazione sul punto.

In particolare le menzionate sentenze Guastella e Grasso " alle quali vanno aggiunte altre due della quarta sezione rispettivamente rese il 15 settembre 1992 Cc 09 luglio 1992 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Capasso rv. 191850 ed il 20 aprile 1994 Cc 28 gennaio 1994 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Di Girolamo -hanno ritenuto che "stante l'unicità di personalità giuridica delle Stato, dei quale l'amministrazione del tesoro costituisce una delle articolazioni, questo, in caso di soccombenza non può essere condannato a pagare le spese del procedimento (praticamente in favore di se stesso)".

Le sezioni unite, nelle decisioni qui di seguito ricordate, anche quando hanno ribadito ricordate, anche quando hanno ribadito la natura civilistica del procedimento, non hanno svolto osservazioni sulla disciplina di queste spese.

In tal senso vanno ricordate:- la sentenza Fusilli del 1992, già citata innanzi,- la 27 del 09 gennaio 1995 Cc 14 dicembre 1994 ric. Ministero del tesoro in proc. Scacchia rv. 199496: il ricorso è rigettato, ma l'amministrazione non viene condannata alle spese de quibus;- la 8 del 10 giugno 1999 Cc 12 marzo 1999 rv. 213509 ricorrente Ministero del tesoro in proc. Sciamanna: il ricorso è rigettato, le spese sono state compensate tra le parti, nulla è stato disposto sulle spese del procedimento;- la 24287 del 14 giugno 2001 ud. 09 maggio 2001 rv. 218974 ricorrenti Ministero del tesoro e Caridi: da un lato le sezioni unite affermano che il privato cittadino, che sia stato detenuto ingiustamente, diviene titolare del potere di determinare un effetto giuridico a proprio vantaggio e a carico della pubblica amministrazione, servendosi di un provvedimento giurisdizionale che rappresenta l'atto generatore del suo credito e dall'altro precisano che "l'avanzamento di una pretesa d'impronta essenzialmente civilistica dinanzi ad un organo che esercita la giurisdizione penale conferisce all'istituto una particolare connotazione"; concludono, infine, rigettando i ricorsi sia della parte pubblica sia di quella privata, che sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.

Nei casi in cui l'amministrazione non è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento, la motivazione si fonda su una sola considerazione attinente al carattere unitario dello Stato ed all'impossibilità di condannarlo a pagare a se stesso.

Tale criterio, però, non è stato ritenuto convincente dal collegio, innanzi tutto perché l'unitarietà dello Stato non è d'ostacolo a versamenti tra distinte amministrazioni e talora finanche all'interno di ognuna di esse (esempio dalla struttura locataria a quella locatrice).

D'altro lato il carico delle spese del procedimento, da parte dell'amministrazione, sia pure nei limiti innanzi indicati, non trova una specifica regolamentazione ma segue il principio di causalità e soccombenza di cui è espressione non soltanto la previsione generale contenuta nell'articolo 541 Cpp richiamato dall'ultima sentenza Pietrantoni; innanzi menzionata di queste sezioni unite, ma ancor più nell'articolo 616 Cpp, secondo cui, con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

È pur vero che, nel procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'amministrazione assolve al ruolo di contraddittore necessario ma tale posizione, allo stato della legislazione, pur se è auspicabile una semplificazione contabile, non gode di autonoma disciplina. Ne deriva che essa è accomunata a quella della "parte privata", obbligata a pagare quelle di procedura anticipate dall'erario.

Non ignora il collegio che nella Gazzetta Ufficiale 139 del 15 Giugno 2002 è stato pubblicato il decreto legislativo 113/02 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", ma esso alla data odierna non è ancora in vigore e non può costituire oggetto d'esame, anche se non sembra che il medesimo apporti innovazioni particolarmente rilevanti, atteso il suo precipuo carattere di testo unico, diretto ad un mero riordino della materia.

In conclusione occorre, nella specie, che il concessionario della riscossione (l'articolo 10 del decreto legislativo 237/97 prevede che "L'Autorità giudiziaria dispone i pagamenti.emettendo ordini o decreti di pagamento per il concessionario") versi le somme incamerate su apposito capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Va, quindi, affermato che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, qualora il ricorso, proposto avverso l'ordinanza della corte d'appello, sia rigettato o dichiarato inammissibile.

Nella specie il Ministero è anche obbligato alla rifusione delle spese sostenute da Dx xxxxxxxxxxx, che devono essere liquidate in complessivi euro 5222,10, di cui euro 3878,56 per diritti ed onorari, euro 387,86 rimborso del dieci per cento delle competenze ed euro 85,33 per Cpa ed euro 870,35 per Iva.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Dx xxxxxxxxxxx, che liquida in complessivi euro 5222,1 di cui euro 3878,56 per diritti ed onorari, euro 387,86 rimborso 10% competenze, euro 85,33 per Cpa ed euro 870,35 per Iva.