Interruzione di pubblico servizio

20/07/2005 interruzione di pubblico servizio -titolare della farmacia di turbava la regolarita' del relativo servizio di pubblica necessita', provvedendo all’apertura dell’esercizio, con sistematico ritardo sia al mattino che al pomeriggio, di circa trenta/quarantacinque

Interruzione di pubblico servizio - titolare della farmacia di turbava la regolarità del relativo servizio di pubblica necessità, provvedendo all’apertura dell’esercizio, con sistematico ritardo sia al mattino che al pomeriggio, di circa trenta/quarantacinque minuti. (Cassazione –Sezione sesta penale (up) – sentenza 23 giugno-20 luglio 2005, n. 26934)

Ritenuto in fatto

1. Aldo Sxxxxx propone ricorso contro la sentenza 11 ottobre 2004 della Corte d’appello di Salerno con la quale è sta confermata la decisione 18 dicembre 2002 del tribunale di Vallo della Lucania che lo dichiarò responsabile del delitto di interruzione di pubblico servizio, perché, quale titolare della farmacia di Laurito turbava la regolarità del relativo servizio di pubblica necessità, provvedendo all’apertura dell’esercizio, con sistematico ritardo sia al mattino che al pomeriggio, di circa trenta/quarantacinque minuti.

1.1. Ad avviso del giudice d’appello, il quadro probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado trova conferma nelle risultanze processuali e giustifica la responsabilità di Aldo Sxxxxx per il delitto di cui all’articolo340 Cp.

La Corte territoriale ha disatteso le censure poste alla decisione di primo grado e ha ritenuto che í sistematici ritardi nell’apertura della farmacia avevano arrecato “turbamento” alla regolarità del servizio in modo da alterare la tempestiva regolarità del servizio medesimo, specificamente negata dal teste Mauro Axxxo, costretto a recarsi in due occasioni a comprare le medicine fuori paese. Inoltre, per la Corte di merito, priva di fondamento é la tesi difensiva secondo cui la contemporanea gestione di due farmacie, l’una in Laurito e l’altra in San Mauro La Bruca, avrebbe dovuto giustificare la condotta di Aldo Sxxxxx, in quanto, nonostante la concessione prevedesse l’esercizio delle due distinte attività, Sxxxxx era tenuto a rispettare i doveri inerenti la regolarità del servizio e, se del caso, a rinunciare ad una delle due. Peraltro, rileva la Corte, la distanza tra i due paesi non era tale da giustificare la continuità dei ritardi.

2.- Con un unico motivo, articolato in due distinti punti, la difesa di Aldo Sxxxxx deduce la violazione o erronea applicazione dell’articolo340 Cp.

Ad avviso del ricorrente, la condotta ascritta ad Aldo Sxxxxx non integra l’elemento materiale del reato di interruzione o turbamento di un pubblico sevizio, in quanto non vi è stato un turbamento della funzionalità della farmacia, bensì singoli episodi di brevissima durata che, come tali non hanno arrecato pregiudizio alcuna alla regolarità dell’attività. Interruzione e turbamento sono condotte entrambe che devono essere incisive per la regolarità del servizio, situazione non verificata e non accertata in concreto.

Il ricorrente pone in risalto che Aldo Sxxxxx ha rispettato le condizioni contenute nella convenzione relativa al servizio affidatogli che non gli consentiva di ricorrere all’ausilio di personale per la nella vendita di farmaci in San Mauro La Bruca durante la chiusura della farmacia di Laurito.

Le modalità di esercizio del pubblico servizio sono state quelle previste dalla convenzione che gli affidava, oltre all’esercizio della farmacia in Laurito, anche l’attività di vendita di farmaci in San Mauro La Bruca. Aldo Sxxxxx ha puntualmente adempiuto agli obblighi assunti con la convenzione, che contemplava il lasso di tempo per l’esercizio delle due attività, e, dunque, non potrebbe configurarsi il reato di cui all’articolo 340 Cp.

I giudici di merito, rileva il ricorrente, non avrebbero tenuto conto dell’operatività della scriminante di cui all’articolo51 Cp, in quanto Sxxxxx avrebbe puntualmente adempiuto agli doveri prescritti dalla Convezione. Inoltre, non è stato accertato che i cittadini di Laurito e di San Mauro La Bruca abbiano sofferto un pregiudizio, non essendo mai accaduto che abbiano trovato chiuso le due farmacie. La testimonianza di Mauro Aiello farebbe riferimento ad un contesto del tutto diverso rispetto a quello enunciato nella imputazione. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato.

Nel caso di specie vi sarebbe stato un comportamento colposo di Sxxxxx e non il dolo di turbamento o di interruzione del servizio.

3.- Tale è la sintesi ex articolo 173, comma 1, disp. att. Cpp dei termini delle questioni poste.

Considerato in diritto

1.- Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato e, per altro verso non diretto a censurare mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito e a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda rispetto quella operata, in base al quadro probatorio descritto in sentenza, dal giudice d’appello.

Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha posto in rilievo gli accertamento compiti in sede di indagini e acquisiti nel corso del giudizio di primo grado circa i sistematici ritardi nell’apertura della farmacia di Laurito. Oltre al teste Aiello, nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti il vigile urbano Francesco Botta e il maresciallo dei Carabinieri, Franco Coltella, che hanno concordemente riferito dei ritardi sistematici e delle lamentele dei cittadini di Laurito per il disservizio della farmacia. Il giudice d’appello ha confermato tale complessivo quadro probatorio e ha posto in rilievo che la convenzione, pur riguardando due a distinte attività da svolgere nei due paesini, non determinava l’obbligo di continuare a gestirle entrambe nel caso di difficoltà nell’assicurare la regolarità del servizio.

Come noto, integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (Sezione sesta, 29 aprile 2001, Stivano rv. 219359).

Il giudice di merito si sono correttamente attenuti a tale principio di diritto e hanno verificato che il ritardo nell’espletamento del servizio è stato tale da arrecare una apprezzabile riflesso sul suo buon andamento, tenuto conto anche della specificità del sevizio diretto ad assicurare una tempestiva e puntuale erogazioni di medicinali. Non è da revocare in dubbio che singoli ritardi non integrano il reato in questione, allorché in concreto la funzionalità del servizio non abbia subito alcuna disfunzione.

Nel nostro caso, però, si è accertato che vi è stato un notevole disservizio tale da richiedere l’intervento dei vigili urbani e dei Carabinieri sollecitati proprio dalle lamentele dei cittadini di Laurito.

La sistematicità dei ritardi non può, del resto, essere interpretata come mera inosservanza del dovere do rispettare l’orario di apertura, perché essa ha determinato, tenuto conto che la farmacia di Aldo Sxxxxx era l’unico dispensario di farmaci in Laurito, un reale concreto pregiudizio al servizio diretto a tutelare costituzionalmente tutelati quale il diritto alla salute.

Manifestamente infondata il rilievo concernente il mancato accertamento del dolo richiesto per la configurazione del reato. Il mancato rispetto dell’orario, pur, se ascrivibile ad una negligenza e a un disordine nella organizzazione del lavoro, non per tale motivo può essere ascritto a colpa, in quanto è espressine di una volontà sistematica di non rispettare il dovere imposto dalle prescrizioni relative all’esercizio del servizio, indipendentemente dalla ragioni che possano averlo determinato.

2. - La coerenza e completezza del ragionamento probatorio svolto dalla Corte d’appello in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto de quo rende manifestamente infondata la censura articolata col ricorso. Peraltro, il ricorrente propone un a ricostruzione e un significato probatorio delle dichiarazioni rese dai testi del tutto diverso rispetto a quello, logico e argomentato, posto dal giudice di merito a fondamento della propria decisione.

Regola juris che è stata posta a fondamento di una oramai nota pronuncia delle SU di questa Corte con la quale si è precisato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione é, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Su, 30 aprile 1997, Dessimone, rv.207994).

3. -In conclusione, questa Corte ritiene che l’iter logico- argomentativo seguito dal giudice deve dare « ... conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati ... ».

Il ricorso é, dunque, inammissibile e, a norma dell’articolo 616 Cpp, il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 186/00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.