Skip to main content

Famiglia e Minori - maltrattamenti in famiglia

Famiglia e Minori - maltrattamenti in famiglia (Cassazione penale Sez. V, (ud. 22-01-2008) 28-02-2008, n. 8278)

Famiglia e minori - maltrattamenti in famiglia - sequestro di persona in danno del figlio (art. 605 c.p., comma 2), per averlo privato, per otto giorni, della libertà personale incatenandolo al letto con una catena lunga otto metri, e di maltrattamenti (art. 572 c.p.), mediante la suddetta condotta, nei confronti del figlio e della moglie attraverso numerose percosse ed in ultimo attraverso un tentativo di soffocamento (Cassazione penale Sez. V, (ud. 22-01-2008) 28-02-2008, n. 8278)

Cassazione penale Sez. V, (ud. 22-01-2008) 28-02-2008, n. 8278

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.4.04 la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza 11.4.02 del Tribunale di Taranto, riconosciute prevalenti le già concesse attenuanti generiche, rideterminava la pena per l'imputato G. P.P. in mesi nove di reclusione per i reati - unificati dal vincolo della continuazione e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - di sequestro di persona in danno del proprio figlio O. (art. 605 c.p., comma 2), per averlo privato, per otto giorni, della libertà personale incatenandolo al letto con una catena lunga otto metri, e di maltrattamenti (art. 572 c.p.), mediante la suddetta condotta, nei confronti del figlio e della moglie M.L. attraverso numerose percosse ed in ultimo attraverso un tentativo di soffocamento, fatti commessi in (OMISSIS) sino al 18.4.96.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata dal momento che i giudici di secondo grado, dopo aver affermato che il G. aveva contenuto la libertà del figlio al solo scopo di sottrarlo alla spirale dell'uso di sostanze stupefacenti, avevano ritenuto che solo adeguati interventi terapeutici avrebbero potuto indurre il figlio alla disintossicazione non certo gli interventi punitivi e restrittivi attuati dall'imputato, il quale aveva adottato il sistema di privare il ragazzo della libertà personale, non tenendo però conto che nella prestigiosa Comunità terapeutica di (OMISSIS) era stato più volte adoperato il sistema della cd. coazione a fin di bene, la cui liceità era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza del 28.11.87, in cui era stata ritenuta la scriminante, ex art. 50 c.p., del consenso dell'avente diritto.

Tale esimente - proseguiva il ricorrente - doveva essere riconosciuta anche nel caso di specie (intersecandosi con quella ulteriore dello stato di necessità), considerato che la parte lesa aveva sempre avuto la disponibilità del telefono, che aveva utilizzato per comunicare con amici e comunque mai con l'intenzione di chiedere aiuto per porre fine alla sua condizione, tanto che a tal fine si era chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esaminare G.O., ma la corte di merito aveva respinto la richiesta con motivazione assolutamente carente. Contraddittoria ed illogica era stata poi la motivazione con la quale la corte territoriale aveva ritenuto insussistente lo stato di necessità a motivo della ritenuta eventualità, e non attualità, dell'acquisto di droga, dal momento che, al contrario, l'uso quotidiano di stupefacenti da parte dell'assuntore doveva ritenersi la regola, anche nel caso dell'hashish, laddove poi scriminava anche lo stato di necessità putativo, per cui, in ogni caso, si sarebbe dovuto applicare l'art. 530 c.p.p., comma 3 in caso di dubbio sulla sussistenza della causa di giustificazione.

Al G., comunque, il quale non si era attivato per autoliberarsi, sarebbe stato sufficiente - sosteneva il ricorrente - fare una telefonata per riacquistare la libertà.

Quanto al reato di maltrattamenti si deduceva che i giudici del merito non avevano individuato la necessaria abitualità della condotta contestata, non avendo peraltro mai l'imputato posto in essere azioni vessatorie nei confronti del figlio e della moglie per infliggere loro sofferenze fisiche e morali, essendosi, al contrario, limitato a lottare per salvaguardare l'integrità psico-fisica del figlio, imbattendosi, peraltro accidentalmente e funzionalmente, nelle interferenze della moglie con la quale, in qualche occasione, si era scontrato.

Da ultimo, si censurava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, essendo la condotta dell'imputato stata motivata al precipuo scopo di impedire che il figlio divenisse vittima della droga, per cui aveva agito per motivi di elevato significato etico e sociale.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, lo stesso non risulta proposto in sede di appello e peraltro - osserva questa Corte - deve comunque escludersi che il comportamento tenuto nella specie dal G. nei confronti del figlio possa ritenersi scriminato dal consenso, anche presunto, di quest'ultimo, al trattamento paterno (consistito nel legare il figlio O., con una catena di otto metri, al piede del letto per un capo e alla caviglia per l'altro), per il semplice fatto che gli sarebbe stato comunque consentito chiedere aiuto a mezzo del telefono, dal momento che non è configurabile un parallelismo con la situazione di chi, tossicodipendente, accettando la condizione di essere trattenuto a forza in una comunità, ha anticipatamente previsto e consentito di accettare la privazione della propria libertà personale ora per allora, osservandosi poi che mai il delitto di sequestro di persona può dirsi scriminato ex art. 50 c.p., anche con riferimento a tossicodipendente sottoposto in comunità chiusa a programmi terapeutici comprendenti la restrizione della libertà personale, allorché la privazione della libertà venga attuata con modalità tali - quali, ad es., l'incatenamento - da lederne la dignità di persona umana.

Il bene giuridico della libertà personale, tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, è leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno; a tal riguardo, il reato di cui all'art. 605 c.p. non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'apprestamento di misure dirette ad impedire l'allontanamento dai luoghi dove si intende trattenere la vittima sia idonea - come nel caso di specie - a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, la possibilità di fuga (accennata peraltro in via meramente possibilistica dal ricorrente) confermando e non escludendo l'esistenza del reato, dal momento che avrebbe comunque obbligato la vittima a comportamenti elusivi della vigilanza realizzabili con mezzi artificiosi di non facile attuazione (v.Cass., sez. 3, 16 marzo 1988, Putignano, in Cass. pen., 1989, p. 825).

Quanto alla invocata scriminante dello stato di necessità, correttamente la corte di merito, con un ragionamento esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la privazione della libertà personale per un periodo di otto giorni non può ritenersi un comportamento scriminato ex art. 54 c.p., "sia perchè il pericolo di nuovi acquisti di droga non poteva ritenersi attuale, bensì solo eventuale, sia perchè nè lo scarso rendimento scolastico, né le richieste dei creditori, che si portavano presso l'abitazione per ottenere il pagamento della droga, potevano integrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona del figlio" e a fronte di ciò il ricorrente si è limitato astrattamente e genericamente a ritenere che anche con riguardo all'assunzione di hashish deve ritenersi come regola un uso quotidiano di tale sostanza, senza fare alcun concreto riferimento alla situazione personale di G.O., non offrendo quindi alla valutazione del giudice alcun dato apprezzabile che, se pure non idoneo a realizzare quelle condizioni di fatto che renderebbero obiettivamente applicabile l'esimente in questione, siano tali da giustificare l'erronea persuasione dell'agente di trovarsi in una situazione di necessità.

Del tutto correttamente è stato poi dai giudici territoriali argomentato in ordine alla non necessarietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il richiesto esame di G. O., attesa la completezza della espletata istruttoria, segnatamente alla luce delle deposizioni della madre di quest'ultimo, M.L., e del m.llo dei carabinieri A..

Incensurabile deve anche ritenersi la decisione dei giudici del merito di non riconoscere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, dal momento che la corte, con una motivazione in fatto del tutto coerente, logica ed immune da vizi, ha argomentato come l'imputato, nell'ambito del contesto familiare, aveva posto in essere reiterati atti di violenza anche nei confronti della moglie, giungendo a stringerle le mani al collo, tanto che la stessa, fortemente spaventata, aveva avuto perfino timore di sottoscrivere la denuncia pure sporta. In questo contesto, correttamente la corte territoriale ha ritenuto che il comportamento del G.P.P. sia stato dettato, nel tenere legato il figlio con una catena, non da motivi di particolare valore morale o sociale, quanto da un intento punitivo nei confronti del figlio O. che faceva uso di stupefacenti, per cui un tale comportamento non può essere positivamente valutato ai fini della integrazione dell'attenuante in questione.

Quanto, infine, al reato di maltrattamenti, il riconoscimento delle attenuanti generiche operato dalla corte di merito con il criterio della prevalenza, ha comportato che tale reato, commesso sino al 18.4.96, deve ritenersi prescritto alla data del 18.10.03, non sussistendo, per quanto fin qui evidenziato in ordine alla condotta prevaricatrice e violenta tenuta sistematicamente dal G. nei confronti di moglie e figlio, elementi per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per cui l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., con eliminazione della pena, stabilita in aumento ex art. 81 c.p., di mesi uno di reclusione.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.