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Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli

21/02/2007 Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c.  - atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio a svolgere attivita' economica - perde il diritto al mantenimento il figlio che abbandona

Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. - atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio a svolgere attività economica - perde il diritto al mantenimento il figlio che abbandona il lavoro (Cassazione , sez. I civile, sentenza 21.02.2007 n. 4102 )

Cassazione , sez. I civile, sentenza 21.02.2007 n. 4102

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze, dopo aver dichiarato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra R. L. e F. G., con successiva sentenza dell'11 ottobre-9 dicembre 1997 assegnava la casa coniugale alla G., poneva a carico del L. un assegno mensile di lire 450.000 per il mantenimento del figlio Riccardo, maggiorenne, nonché un assegno divorzile mensile di lire 250.000 in favore della G., rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie di carattere medico sostenute per il figlio, e compensava per un quarto le spese del giudizio.

Con sentenza del 29 novembre-20 dicembre 2002, la Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame proposto dal L., riduceva il contributo al mantenimento del figlio Riccardo e l'assegno divorzile, rispettivamente, a lire 300.000 e 200.000 mensili, ferme le altre statuizioni del primo giudice, e condannava il L. a rimborsare alla G. la metà delle spese dei due gradi di giudizio dichiarando compensata la restante metà. Osservava, in particolare, la Corte territoriale:

a) che il L. era iscritto dal 21 maggio 1998 negli elenchi degli invalidi civili con invalidità del 74% e che il suo reddito si era notevolmente ridotto rispetto a quello del 1992, mentre la G. continuava a svolgere la sua attività presso il Ministero del tesoro; b) che poteva ragionevolmente presumersi, in base all'esito della prova orale ed all'età del figlio Riccardo, un inizio di autosufficienza economica, quanto meno parziale, di quest'ultimo.

Avverso la sentenza d'appello R. L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Maria F. G. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La controricorrente eccepisce in primo luogo l'invalidità della procura rilasciata dal L. in calce al ricorso perché essa non fa espresso riferimento al giudizio di cassazione ed alla sentenza impugnata e nemmeno al "presente giudizio".

2. L'eccezione è infondata.

La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore; restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata indichi poteri e facoltà rapportabili al giudizio di merito (Cass., 9360/2006; vedi anche Cass., 5481/2006, 4980/2006). Tuttavia, la presunzione che il mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso viene meno allorché il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (Cass., 15607/2006, 15605/2006).

Nella specie, il riferimento al ricorso per cassazione è comunque assicurato dall'essere la procura apposta in calce al ricorso stesso, mentre, non solo mancano espressioni tali da escludere che la procura sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione, ma vi è un'elezione di domicilio in Roma, del tutto coerente con l'impugnazione per cassazione da parta di un ricorrente residente in Firenze, il quale ha delegato a rappresentarlo e difenderlo un avvocato del Foro di Firenze.

3. La controricorrente dichiara di insistere sull'eccezione preliminare, già formulata dinanzi al giudice di secondo grado, di improponibilità dell'appello proposto dal L., perché basato su un unico motivo, assorbente di ogni altra lagnanza, e cioè sul fatto che nel corso del giudizio di primo grado, tra la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della sentenza, si sarebbero profondamente modificate le condizioni economiche delle parti.

Tale materia, secondo la G., non poteva costituire oggetto di impugnazione, ma unicamente di ricorso ex art. 737 e ss. c.p.c., come espressamente previsto dall'art. 9, comma 1, della l. 898/1970.

4. L'eccezione è infondata.

Il procedimento di revisione della misura dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 presuppone l'esistenza di una pronuncia passato in giudicato su tale punto, sebbene "rebus sic stantibus" (Cass., 11793/2005). Nella specie tale pronuncia non era intervenuta, essendo stata impugnata la sentenza di primo grado determinativa dell'assegno, sicché la Corte d'appello era tenuta a decidere in ordine alla debenza ed alla misura del contributo a favore dell'ex coniuge previsto dall'art. 5 della l. 898/1970, anche nel periodo di pendenza del giudizio in grado di appello.

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5 della l. 898/1970, come modificato dall'art. 10 della l. 74/1987, nonché illogicità manifesta e difetto assoluto di motivazione.

Il L., dopo aver richiamato alcuni orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, sostiene di aver dimostrato che per effetto della grave malattia e della grave inabilità al lavoro aveva perduto completamente il reddito retributivo di cui godeva per il lavoro svolto, invero superiore a quello di cui fruiva la moglie quale dipendente del ministero del Tesoro, e che ora viveva della sola pensione d'invalidità corrisposta dall'INPS, per un importo che nel 1998 risultava di complessive lire 26.508.000 all'anno. La G. non aveva provato in alcuna maniera la sussistenza delle condizioni economiche e retributive prevedute dall'art. 5, comma 6, delle l. 898/1970, come modificato dall'art. 10 della l. 74/1987. Per il mantenimento delle condizioni della vita familiare i coniugi devono far riferimento al momento della cessazione della convivenza: la circostanza che la G. in sede di separazione consensuale aveva dichiarato di non avere bisogno dell'assegno di mantenimento, fruendo di reddito di lavoro dipendente che la rendeva autonoma, doveva essere considerata in sede di giudizio di divorzio, corrispondendo ad una realtà effettuale. Considerato che la stessa G. aveva riconosciuto (nella comparsa conclusionale in primo grado) che nel 1991 aveva percepito una retribuzione netta di lire 30.700.000 (la quale nel 1999 risultava di lire 36.559.000) si doveva concludere che era il marito e non la moglie ad aver diritto all'assegno divorzile.

Inoltre, la Corte d'appello non aveva tenuto adeguatamente conto della convivenza more uxorio della G. con Sergio V., durata stabilmente per considerevole tempo, la quale aveva portato un vantaggio economico alla prima. Infine, la Corte territoriale, nonostante il potere di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi se del caso anche della Polizia tributaria (art. 5 citato), aveva ritenuto antieconomica una consulenza sugli effettivi redditi delle parti - pur se la G. non aveva allegato agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi - e non aveva svolto alcuna seria indagine sulle condizioni economiche e reddituali della parte richiedente l'assegno divorziale, tali da consentire un tenore di vita analogo a quello della convivenza matrimoniale.

6. Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.

Dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che l'appellante aveva lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto delle circostanze sopravvenute dopo la precisazione delle conclusioni (diminuzione dei redditi del L. in conseguenza della sua insorta grave patologia cardiaca e susseguenti interventi operatori; raggiunta indipendenza economica del figlio Riccardo). Era quindi il rapporto tra le situazioni economiche delle parti che formava oggetto del giudizio di appello. Si tratta di elementi di fatto rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, il quale è sindacabile in sede di legittimità nei limiti del vizio di motivazione.

Nella specie, la Corte d'appello ha rilevato che il L. era iscritto dal 21 maggio 1998 negli elenchi degli invalidi civili con invalidità del 74% e che il suo reddito si era notevolmente ridotto rispetto a quello del 1992 (passando dall'ammontare netto di lire 41.427.000 del 1992 a lire 26.502.860), mentre la G. continuava a svolgere la sua attività presso il ministero del Tesoro. La Corte territoriale ha inoltre incidentalmente osservato, pur se nella parte della motivazione relativa all'esame della questione dell'autosufficienza economica del figlio Riccardo, che dall'esito della prova orale era emersa un'altra circostanza negata dalla G., e cioè che ella per un certo periodo aveva convissuto con tale V., alle cui dipendenze aveva lavorato il figlio Riccardo. Il giudice di secondo grado ha quindi ritenuto che il documentato peggioramento delle condizioni economiche del L. comportasse la necessità di ridurre l'assegno divorzile a lire 200.000 mensili.

Osserva il Collegio che tale motivazione appare insufficiente sotto vari profili.

In primo luogo, la Corte d'appello non ha fornito indicazioni sul livello di reddito di cui disponeva la G., al fine di verificare se ella avesse o meno mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio e quali fossero le rispettive condizioni delle parti, che avrebbero dovuto essere comparate. In secondo luogo, una volta accertata la convivenza della G. per un certo periodo con un altro uomo, che era il datore di lavoro del figlio, sarebbe stato necessario esaminare la questione se da tale convivenza erano derivati alla G. benefici economici valutabili quantomeno ai fini della misura dell'assegno di divorzio nel periodo nel quale la convivenza si era protratta (Cass., 1179/2006). In terzo luogo, il giudice di secondo grado non ha indicato le ragioni per cui l'assegno di divorzio dovesse essere diminuito di sole lire 50.000 mensili (da 250.000 a 200.000), nonostante che i redditi dell'onerato si fossero ridotti in misura molto rilevante (da 41 milioni a 26 milioni di lire annui). Infine, la Corte d'appello ha modificato la misura dell'assegno di divorzio, tenendo conto di circostanze che avevano ridotto la capacità economica del L. nel corso del procedimento, senza modulare nel tempo l'assegno indicato.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 6 l. 898/1970, nonché illogicità manifesta e difetto assoluto di motivazione. Dalle prove testimoniali era risultato che Riccardo L. aveva lavorato presso la Ditta V. dal marzo 1998 sino al giugno 1999 percependo la paga base contrattuale. La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne a richiedere iure proprio il contributo per il mantenimento del figlio non sussiste più quando il figlio raggiunge l'indipendenza economica e successivamente la perde. La Corte d'appello, ove avesse avuto dubbi relativamente all'acquisizione dell'autonomia reddituale del figlio, avrebbe dovuto disporre accertamenti anche attraverso la Polizia tributaria e l'omissione di tali accertamenti costituiva una grave violazione dell'onere di motivazione. Non era poi chiaro cosa significasse il riferimento fatto dalla Corte territoriale ad un "inizio" di autonomia economica e ad una "autonomia parziale".

8. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (Cass., 15756/2006, 8221/2006, 4765/2002). Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente (Cass., 12477/2004, 26259/2005).

Nella specie, la sentenza impugnata ha osservato che dalla prova testimoniale era risultato che il figlio Riccardo, ormai ventisettenne e munito di diploma di ragioniere, aveva lavorato, pur se per un periodo limitato, e che doveva ragionevolmente presumersi, anche in relazione all'età del figlio, un inizio di autosufficienza economica quanto meno parziale del medesimo, di modo che, tenuto conto delle peggiorate condizioni economiche dell'appellante, appariva equo ridurre l'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio (da lire 450.000) all'importo di lire 300.000, ferma la rivalutazione disposta dal Tribunale e l'obbligo del L. di contribuire al 50% delle spese mediche sostenute dalla G. per il figlio.

Il ricorrente sostiene che il figlio aveva dichiarato di aver percepito per almeno un anno e due mesi la paga base contrattuale, ma non fornisce alcuna indicazione in ordine alla prova che avrebbe dovuto essere fornita al giudice di merito in ordine all'ammontare del salario, la quale era necessaria al fine di accertare il raggiungimento dell'indipendenza economica.

La resistente non contesta lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio Riccardo, dal marzo 1998 al giugno 1999, ma sottolinea che egli, diplomato ragioniere oltre che geometra, aveva prestato la sua attività per un periodo di tempo come apprendista muratore.

In tale situazione, in mancanza della prova dell'acquisizione da parte del figlio di un reddito tale da renderlo economicamente indipendente, anche se per poco più di un anno, la Corte d'appello ha evidentemente ritenuto che perdurasse il diritto della madre di chiedere "iure proprio" un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente e che il ricavato dello svolgimento temporaneo di attività lavorativa non qualificata da parte del figlio giustificasse solo una riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del padre.

Deve pertanto escludersi sia la dedotta violazione dell'art. 6 della l. 898/1970, venendo meno la legittimazione del genitore ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con lui convivente quando il figlio divenga economicamente autosufficiente ovvero versi in colpa per non essersi messo nelle condizioni di divenire economicamente indipendente (Cass., 1353/1999, 8868/1998) - ipotesi queste non ricorrenti nella specie - sia il denunciato vizio di motivazione, in quanto l'affermazione del giudice di merito in ordine alla circostanza che non era stato provato il raggiungimento da parte del figlio dell'indipendenza economica costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto basato su elementi valutati in maniera non illogica.

9. Il terzo motivo esprime una doglianza di violazione dei principi relativi alla soccombenza ai fini della decisione sull'onere delle spese di causa, nonché di illogicità manifesta e difetto assoluto di motivazione.

Poiché la tesi del L. aveva avuto un effettivo riconoscimento non poteva parlarsi di soccombenza, ancorché parziale a suo carico, sicché le spese processuali di tutti i gradi avrebbero dovuto essere quantomeno interamente compensate.

10. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso che renderà necessaria una nuova decisione in ordine alla spese processuali.

11. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze che riesaminerà gli elementi sopra indicati.

12. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.