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Separazione con addebito - Infedeltà reciproca tra coniug

Separazione personale  - Assegnazione della casa coniugale - Assenza dei figli minori - Convivenza con figli autosufficienti

Separazione personale  - Assegnazione della casa coniugale - Assenza dei figli minori - Convivenza con figli autosufficienti (Cass. n. 9071 del 21 giugno 2002 )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva pronunciato la loro separazione personale, i coniugi M. e F. proposero appello per ottenere, ciascuno di loro, l'assegnazione della casa coniugale. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza del 7 settembre 1999, assegnò la casa coniugale al M. (né proprietario, né titolare di diritti di godimento sull'immobile), respingendo l'analoga richiesta della moglie, al fine di assicurare al maggiorenne e non autosufficiente figlio dei due (rimasto a vivere con il padre) la continuità dell'habitat domestico.

La sig. F. propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte palermitana, svolgendo quattro motivi. L'intimato M. non s'è difeso nel giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la F. -  nel censurare la violazione del 4° comma dell'art. 155 c.c. - sostiene che il giudice non avrebbe potuto assegnare al marito separato la casa coniugale in assenza di figli minori a lui affidati. Per giungere a tale decisione la Corte del merito avrebbe arbitrariamente esteso alla fattispecie in esame (separazione personale dei coniugi) la disposizione (dettata in materia di divorzio) del 6° comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987.

Il motivo è infondato, in considerazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale ha unanimemente ritenuto che, a norma dell'art. 155 c.c., l'abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, ed ove sia possibile, al coniuge affidatario dei figli minori minori o con il quale risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti (tra le tantissime in tal senso, cfr. Cass. 29 ottobre 1998, n.10797; 11 maggio 1998, n. 4727; 28 gennaio 1998, n. 822), assimilando la fattispecie in esame a quella disciplinata, in tema di divorzio, dalla normativa sopra menzionata.

Con il secondo motivo la ricorrente - nel sostenere la violazione delle già citate disposizioni normative - afferma che il giudice ha omesso di valutare, ai fini dell'assegnazione della casa, le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e di favorire il coniuge più debole. Con il terzo motivo censura il vizio della motivazione in ordine allo stesso punto.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

A norma dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11, della legge 6 marzo 1987, n. 74, "l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole".  Dal suo tenore, può desumersi che, ferma restando la tutela dell'interesse in favore dei figli a permanere nell'ambiente domestico nel quale sono cresciuti, la disposizione prevede, come presupposto necessario ai fini dell'assegnazione, la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi; pur sempre tenendo presente che la stessa norma non impone l'assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti (cfr., tra le varie Cass. 27 novembre 1996, n. 10538).

Nella specie, invece, il giudice ha concentrato la motivazione a sostegno della decisione   unicamente sulla necessità di garantire l'esigenza del figlio maggiorenne (incolpevolmente non autosufficiente) a permanere nell'abitazione originaria, insieme con il padre (non proprietario della casa), senza volgere alcuna indagine riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, così violando la disposizione del 6° comma dell'art. 6 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, ed incorrendo, altresì, nel lamentato vizio della motivazione.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata ed il giudice di rinvio procederà al riesame della controversia, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.

L'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del quarto (con il quale la sentenza impugnata viene censurata per non avere indicato e valutato le ragioni che, nell'esclusivo interesse dei figli, lo abbiano indotto a favorire il coniuge non proprietario).

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accolti il secondo ed il terzo e dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.