Assegno di mantenimento separativo o divorzile – Cass. n. 32914/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno di mantenimento separativo o divorzile - Separazione personale dei coniugi - effetti - Condizioni economiche - Rivalutazione nel corso del giudizio - Conseguenze - Ripetibilità delle prestazioni - Sussistenza - Limiti e condizioni - Fondamento.

 

In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 (Rv. 666186 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Proc_Civ_art_336

 

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32914

2022