Percezione dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile della quota del TFR spettante all'altro – Cass. n. 7733/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - Percezione da parte dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile della quota del TFR spettante all'altro - Rilevanza ai fini della revoca o della modifica dell'assegno - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di assegno divorzile, la circostanza che l'ex coniuge beneficiario di tale assegno abbia percepito la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro ex coniuge è ininfluente ai fini della revoca o della modifica del menzionato assegno poiché, mentre al riconoscimento dell'assegno segue sempre il diritto alla percezione della quota di TFR, al riconoscimento della quota di TFR non segue la revoca dell'assegno, disapplicandosi altrimenti il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, che di tale beneficio fissa presupposti e legittimazione, tenuto anche conto che la percezione della quota di TFR da parte del titolare dell'assegno divorzile si affianca all'incasso di un importo ben maggiore da parte dell'obbligato al suo pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7733 del 09/03/2022 (Rv. 664525 - 01)

 

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