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Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Abitazione - Immobile comune occupato da un solo comproprietario - 2

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Abitazione - Immobile comune occupato da un solo comproprietario  - Impedimento del godimento dei frutti arrecato all'altro contitolare del bene - Violazione dell'art. 1102 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto ad un'indennità - Configurabilità - Fattispecie di uso esclusivo di casa familiare in comproprietà da parte di coniuge non assegnatario. - In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 30/03/2012 7 Luglio 2012 

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Abitazione - Immobile comune occupato da un solo comproprietario

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Abitazione - Immobile comune occupato da un solo comproprietario - Impedimento del godimento dei frutti arrecato all'altro contitolare del bene - Violazione dell'art. 1102 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto ad un'indennità - Configurabilità - Fattispecie di uso esclusivo di casa familiare in comproprietà da parte di coniuge non assegnatario. - In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell'uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell'ordinanza di assegnazione dell'alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall'altro coniuge contitolare). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 30/03/2012

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5156 del 30/03/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale proposto da Se.. Silvana denunzia violazione degli artt. 1102 e 2697 cod. civ. e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto alla controparte il diritto di ottenere un'indennità per l'occupazione dell'immobile da parte della attuale ricorrente nonostante che quest'ultima non avesse mai impedito al marito di godere egli stesso direttamente del bene, valorizzando a tal fine il fatto che questi non avesse mai prestato il proprio consenso all'uso esclusivo da parte del coniuge della casa coniugale, circostanza che oltre ad apparire irrilevante, in assenza di un comportamento realmente ostativo al pari uso, è tratta dalla Corte mediante il richiamo alla corrispondenza intervenuta tra le parti, ove tuttavia non è mai rappresentata una volontà effettivamente contraria dello Sc.. all'uso esclusivo del bene.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha fondato la propria statuizione di conferma della pronuncia di primo grado sulla base della considerazione che, una volta revocata l'ordinanza che in costanza di separazione personale dei coniugi, aveva assegnato alla Se.. il godimento esclusivo dell'alloggio, il protrarsi da parte sua di tale godimento in forma esclusiva realizzava un fatto oggettivamente impeditivo ed ostativo al diritto dell'altro comunista ad un pari godimento ed uso del bene, tenuto conto che tale uso era avvenuto senza il consenso del contitolare.
Ciò precisato, il vizio di motivazione non sussiste avendo la Corte territoriale adeguatamente desunto il dissenso dello Scapolin al protrarsi dell'uso esclusivo dell'immobile da parte della Se.. dall'ordinanza dell'11 settembre 2001, emessa nella causa di separazione personale dei coniugi, che aveva revocato l'uso esclusivo della casa coniugale in favore della moglie, quale atto che appunto testimoniava l'intenzione dell'altro coniuge di godere anche egli del proprio bene.
Parimenti va esclusa nel caso di specie anche la violazione dell'art. 1102 cod. civ., tenuto conto che l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, integra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, censura il capo della decisione che l'ha condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, senza procedere sul punto ad una specifica motivazione e senza tenere conto che l'appello incidentale proposto dalla controparte era stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. Il motivo appare infondato, avendo il giudice regolato le spese di lite applicando correttamente il principio della soccombenza, tenuto conto che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'appello incidentale avanzato dal convenuto era condizionato, sicché esso era rimasto assorbito in ragione del rigetto dell'appello principale. Con il ricorso incidentale lo Sc.. chiede che sia accertato e dichiarato il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non investiti dal ricorso della controparte.
Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto con esso non si solleva alcuna censura avverso la sentenza di merito, ma ci si limita a chiedere un accertamento che chiaramente esula dalle competenze di questa Corte. Tenuto conto della prevalente soccombenza della ricorrente in via principale, le spese di giudizio vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale proposto da Se.. Silvana e dichiara inammissibile quello incidentale avanzato da Sc.. Danilo;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in Euro 1.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it