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Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori

Minore - Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Rappresentanza e amministrazione Minore - Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori - Rappresentanza e amministrazione - Riscossione di capitali - Buoni postali fruttiferi recanti indicazione del nome del genitore quale rappresentante - Riscossione - Autorizzazione del giudice. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 05/03/2012

Minore - Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori  - Rappresentanza e amministrazione

Minore - Capacità della persona fisica - Potestà dei genitori  - Rappresentanza e amministrazione - Riscossione di capitali - Buoni postali fruttiferi recanti indicazione del nome del genitore quale rappresentante - Riscossione - Autorizzazione del giudice
L'esigenza dell'autorizzazione al genitore del minore, da parte del giudice tutelare, necessaria, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., al fine della riscossione dei capitali, dei quali il giudice determina altresì l'impiego, non è esclusa dal disposto dell'art. 159 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), richiamato per i buoni postali fruttiferi dal rinvio generale di cui all'art. 182 del medesimo decreto, allorché il nome del genitore sia indicato sul titolo come rappresentante dell'intestatario minorenne, in quanto la norma non prevede l'ipotesi in questione, ma unicamente il rimborso in favore del rappresentante dell'intestatario. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 05/03/2012

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3393 del 05/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre 2001 il sig. Marco Greco - allora minorenne e rappresentato da un curatore - convenne davanti al Tribunale di Catania, Sez. distaccata di Adrano, le Poste Italiane s.p.a. e sua madre, sig.ra Antonella Re.., per sentir annullare il rimborso di 20 buoni postali, emessi a suo favore negli anni 1989-1992, effettuato dalle Poste a mani di sua madre nonostante la stessa fosse priva dell'autorizzazione del giudice tutelare, necessaria ai sensi dell'art. 320 c.c..
Resistettero le sole Poste Italiane e il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò entrambe le parti convenute, in solido, a rimborsare all'attore il complessivo importo di Euro 154.937,07 oltre interessi al tasso convenzionale.
L'appello delle Poste Italiane è stato parzialmente accolto dalla Corte di Catania, che ha escluso l'illegittimità del rimborso di 16 dei 20 buoni oggetto di causa (i buoni serie AD dal n. 172 al n. 185, emessi l'11 giugno 1990, e i buoni serie AD n. 54145 e n. 54146 emessi il 23 dicembre 1992), nei quali la sig.ra Re.. era indicata come rappresentante dell'intestatario e che, dunque, erano stati dalla medesima validamente riscossi - pur in mancanza di autorizzazione del giudice tutelare, necessaria in generale per la riscossione di capitali da parte del genitore ai sensi dell'art. 320 c.c., comma 4, - in veste di "mero rappresentante" del minore e in mancanza di apposizione sui titoli del vincolo pupillare, ai sensi dell'art. 159 del codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, applicabile anche ai buoni fruttiferi in virtù del rinvio di cui all'art. 182 del medesimo codice.
Il sig. Greco ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo, complesso motivo, cui le Poste I-taliane non hanno resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 320 c.c., contesta anzitutto che la previsione della necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare contenuta in tale norma sia derogata dall'art. 159 cod. postale, sottolineando l'irrilevanza, a tal fine, dell'indicazione del nome del rappresentante sul titolo. 1. - La censura è fondata.
Per comprenderlo, è sufficiente la lettura del testo dell'art. 159 cod. postale, che recita:
"I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati.
La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile". Come si vede, l'ipotesi della indicazione del rappresentante del minore sul titolo non è contemplata dalla norma, e dunque non è dato comprendere (nè la sentenza impugnata lo chiarisce) come dal testo della medesima norma possa ricavarsi che nella medesima ipotesi non sarebbe applicabile l'art. 320 c.c..
Nè è significativo il richiamo all'applicazione del codice civile che figura, con riferimento all'intestazione ad interdetti e all'apposizione del vincolo pupillare, nell'ultimo comma. L'affermata applicazione del codice in tali ipotesi non implica, di per sè, la disapplicazione del medesimo in tutte le altre.
2. - Restano in ciò assorbiti i restanti profili di censura svolti dal ricorrente e relativi alla intervenuta abrogazione del richiamato art. 159 cod. postale e alla dedotta incostituzionalità del medesimo nell'interpretazione datane dalla Corte d'appello. 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l'appello e condanna la società intimata alle spese dell'intero giudizio, liquidate in Euro 1.560,00, di cui Euro 160,00 per esborsi ed Euro 1.400,00 per diritti e onorari, quanto al primo grado, in Euro 1.600,00 per diritti e onorari, quanto al secondo grado, e in in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, quanto alla fase di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012 

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it