Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti – Cass. n. 38922/2021

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - prova - Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_0269, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_201

 

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Cassazione

38922

2021