Precedenti pronunce nei giudizi di separazione sull'obbligo di mantenimento del figlio – Cass. n . 27558/2021

Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternita' del marito, presunzione di concepimento) - disconoscimento di paternita' - Accoglimento dell'azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio sull'obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento.

 

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_0235, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_0337 ter, Cod_Civ_art_0315 bis

 

Corte

Cassazione

27558

2021