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Divorzio - Assegno - Richiesta di revisione dell'assegno - Domanda riconvenzionale di riduzione dello stesso proposta dal coniuge convenuto

Famiglia - Divorzio - Assegno - Richiesta di revisione dell'assegno - Domanda riconvenzionale di riduzione dello stesso proposta dal coniuge convenuto - Nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio, ai fini dell'adeguamento del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della riduzione dell'assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un simultaneus processus ; si tratta invero, pur se nel rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l'altro la possibilità, nell'ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la complessiva situazione determinatasi e così se si siano verificate circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta rebus sic stantibus . Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 09/05/2011

Famiglia - Divorzio - Assegno - Richiesta di revisione dell'assegno - Domanda riconvenzionale di riduzione dello stesso proposta dal coniuge convenuto - Nel procedimento di revisione dell'assegno di divorzio, ai fini dell'adeguamento del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della riduzione dell'assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un "simultaneus processus"; si tratta invero, pur se nel rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l'altro la possibilità, nell'ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la complessiva situazione determinatasi e così se si siano verificate circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta "rebus sic stantibus". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 09/05/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 09/05/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte disposto l'aggiornamento dell'assegno, sebbene i reclamanti avessero formalmente richiesto soltanto la "revoca" del decreto di rigetto emesso dal tribunale. Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte, alla luce dell'art. 360 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., accertare e dichiarare se, proposta al giudice di merito una domanda nelle conclusioni di un atto relativo a una determinata azione giudiziale articolata nella narrativa in più lagnanze, sia legittimo e quindi consentito al giudice decidere anziché sulla sola domanda cosi come articolata nelle conclusioni dell'atto, anche sulle varie lagnanze risultanti nella narrativa dell'atto, e, quindi, decidere estendendo a queste ultime il petitum".
2.1 - Il secondo motivo inerisce alla violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: si sostiene che nella richiesta di "integrazione del dispositivo", proposta per la prima volta dalle controparti - sulla base della motivazione della decisione del Tribunale - con il reclamo, avrebbe dovuto ravvisarsi domanda nuova, in quanto tale inammissibile.
Al riguardo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte, alla luce dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e dell'art. 345 c.p.c., accertare e dichiarare se, proposte al giudice di primo grado una o più domande, e rigettandole detto giudice tutte, sia legittimo e quindi consentito proporre una impugnazione della decisione, proponendo al giudice di secondo grado una domanda nuova, espunta dalla stessa decisione del primo giudice impugnato". 2.2 - Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 287 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che la corte di merito non avrebbe potuto ne' modificare,, ne' integrare il dispositivo della sentenza n. 1110 del 1993. Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto: "Voglia la Suprema Corte, alla luce dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e dell'art. 287 c.p.c., accertare e dichiarare se sia legittimo e quindi consentito a un giudice di grado diverso da quello del Giudice che ha adottato una decisione passata in giudicato, affermare - riconoscere comunque diritti e, a fortiori, sotto forma di correzione di decisione di quella decisione".
2.3 - I motivi sopra richiamati sono inammissibili.
Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnato un provvedimento depositato in data 1 febbraio 2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), con particolare riferimento all'art. 6, che ha introdotto l'art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni -la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica - l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi dì cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame. Tanto premesso, deve porsi in evidenza come i quesiti relativi al primi tre motivi, per come formulati, contengono la prospettazione di mere questioni giuridiche, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto della controversia, con la richiesta di verificare se vi sia stata violazione della norma indicata (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769).
Invero non è possibile ravvisare l'enunciazione degli elementi dì fatto che caratterizzano la fattispecie e la regola di diritto applicata dal giudice del merito, ne' il diverso principio che avrebbe dovuto essere applicato (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519).
Giova ribadire, per altro, come non possa tenersi conto di quanto enunciato nel motivo di ricorso, avendo questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258) precisato che un'interpretazione in tal senso della norma si risolverebbe nella sua abrogazione tacita. 3 - Con il quarto motivo di ricorso si deduce Violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non essersi esaminato il petitum introdotto con il reclamo incidentale. In particolare, il ricorrente, formulando all'uopo idoneo quesito e rispettando il principio di autosufficienza costantemente affermato da questa Corte, sostiene che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla propria domanda di riduzione dell'assegno, già ritualmente proposta in via riconvenzionale.
3.1 - La censura è fondata.
Nella sentenza impugnata si afferma l'infondatezza del reclamo incidentale, poiché l'oggetto del reclamo principale non è l'adeguamento dell'assegno divorzile, ma soltanto il suo adeguamento alla rivalutazione monetaria".
Osserva in proposito la Corte che, a prescindere dal contrasto fra una rilevata inammissibilità e una pronuncia di rigetto nel merito, la sentenza impugnata, nell'affermare di non poter esaminare la domanda, riproposta con il reclamo incidentale, di riduzione dell'assegno, solo perché la stessa non concerneva la revisione dello stesso, ma il mero adeguamento con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, si è posta in contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel procedimento di revisione deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal coniuge convenuto per una riduzione dell'assegno di mantenimento, trattandosi di pretesa strettamente collegata con quella oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un simultaneus processus (Cass., 25 ottobre 2000, n. 14022; Cass., 26 giugno 1987, n. 5632; Cass., 19 marzo 1980, n. 1819).
Nel caso di specie, la domanda principale, presentata con le modalità previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, - ed accolta dalla Corte d'appello nei termini sopra indicati, non più valutabili in questa sede in considerazione della rilevata inammissibilità dei primi motivi - riguardava, anche se sotto il limitato profilo dell'adeguamento, l'entità del contributo per il mantenimento del figlio, ragion per cui la pretesa, di riduzione di quel contributo, avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte territoriale, in quanto già avanzata in via riconvenzionale e ritualmente riproposta con impugnazione incidentale. Il ricorso al rito camerale per la modificazione delle condizioni previste nella sentenza di divorzio, così come per la separazione dei coniugi, non esclude che, salva la peculiarità del rito camerale, si tratti di vero e proprio contenzioso, nell'ambito del quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte. D'altra parte, il simultaneus processus, con riferimento ai temi introdotti in via riconvenzionale, appare particolarmente opportuno in relazione alla necessità, previa valutazione complessiva della nuova situazione determinatasi, di ravvisare se, ed in quale misura, si siano verificate nuove circostanze tali da determinare una modificazione della decisione sottoposta alla nota clausola rebus sic stantibus.
3.2 - Rimanendo assorbito l'ultimo motivo, concernente il regolamento delle spese processuali, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che esaminerà la domanda del M. , provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE

dichiara inammissibili i primi tre motivi; accoglie il quarto motivo, assorbito il quinto. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

 

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