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Assegno di mantenimento Separazione personale

Famiglia - Assegno di mantenimento Separazione personale- Art. 155 e 156 cod. civ. - Rispettive funzioni - Iniziale assegnazione anche della casa coniugale - Successiva revoca - Conseguente modifica dell'equilibrio economico originariamente stabilito tra le parti - Valutazione della congruità della misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto - L'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato , mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011

Famiglia - Assegno di mantenimento - Separazione personale - Art. 155 e 156 cod. civ. - Rispettive funzioni - Iniziale assegnazione anche della casa coniugale - Successiva revoca - Conseguente modifica dell'equilibrio economico originariamente stabilito tra le parti - Valutazione della congruità della misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto - L'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto.Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.5.2005 il Tribunale dell'Aquila dichiarava la separazione personale dei coniugi R..G. e D.R.Y.E.
, rigettando la domanda di addebito formulata dal ricorrente G. , ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili, concedendo infine alla D.R. il diritto all'abitazione nella casa coniugale.

La Corte di Appello dell'Aquila, successivamente adita dall'originario ricorrente, modificava la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla disposta concessione alla D.R. del diritto di abitazione nella casa coniugale, statuizione che per l'appunto veniva invece revocata.

La D.R. proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il G. . La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 16.3.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha rispettivamente denunciato:
1) violazione dell'art. 156 c.c., sotto il profilo che l'assegnazione della casa coniugale sarebbe stata complementare alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, sicché i due aspetti avrebbero dovuto essere considerati congiuntamente e non separatamente;
2) violazione dell'art. 155 "ovvero del novello art. 155 quater c.c.", in quanto la detta norma stabilisce che il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli; essa ricorrente era madre di una bambina; il fatto che questa non fosse anche figlia del G. sarebbe stato del tutto irrilevante, non essendo legittime differenziazioni fra i figli aventi diritto alla casa familiare e gli altri;
3) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la disposta condanna alle spese processuali, che viceversa avrebbero dovuto essere poste a carico del G. , di cui si sarebbe dovuto affermare la soccombenza.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

In proposito si osserva, innanzitutto, che l'art. 156 c.c., la cui rubrica recita "effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi", stabilisce che il giudice, pronunziando la separazione fra i coniugi (ipotesi per l'appunto verificatasi nella specie), determina l'assegno di mantenimento in favore di quello cui non sia addebitabile detto esito e che non abbia adeguati redditi propri (comma 1), precisando poi che l'entità della relativa somministrazione va determinata "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (comma 2).
Ad obiettivi del tutto diversi risponde viceversa il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (art. 155 quater c.c.) che, pur avendo indiscutibili riflessi di carattere economico anche sotto il profilo delle maggiori spese cui può andare incontro per tale motivo il coniuge onerato (C. 10/26197, C. 05/12291, C. 98/4543), è finalizzato unicamente alla tutela della prole ed al suo esclusivo interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, circostanza da cui all'evidenza discende che la misura non può essere adottata come se fosse una componente dell'assegno previsto dal citato art. 156 (C. 07/17643, C. 07/10994, C. 06/20256, C. 06/1545).
Orbene, venendo al concreto, è agevole rilevare come nella specie la Corte di Appello ha correttamente revocato la concessione alla D.R. del diritto di abitazione nella casa coniugale, stante la mancanza di figli della coppia che avrebbe potuto astrattamente legittimare la statuizione.

Tuttavia i negativi riflessi economici per la ricorrente riconducibili alla decisione adottata avrebbero dovuto indurre il giudice del merito a valutare, una volta modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive riconosciute in favore della D.R. , se fosse ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto, quantificato, come detto, nella misura di Euro 300,00 mensili. Ciò la Corte di appello non ha fatto e pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata sul punto.

È viceversa inammissibile il secondo motivo di impugnazione con il quale la D.R. , come detto, ha denunciato la violazione "dell'art. 155 c.c., ovvero del novello art. 155 quater c.c..

Al riguardo occorre infatti rilevare che nella specie si tratta di impugnazione proposta avverso sentenza depositata il 21.12.2006, che in quanto tale impone, ai fini dell'ammissibilità del motivo di gravame, la formulazione del quesito di diritto, in conformità del disposto dell'art. 366 bis c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto, per determinare l'ammissibilità del motivo, deve contenere l'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e non può contenere una semplice indicazione delle norme asseritamente violate, o risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (C. 08/28280, C. 08/16569, C. 08/11535, C. 07/19892, C. 07/14682).

Orbene il quesito posto a conclusione del motivo in esame non risponde ai detti requisiti, essendosi la ricorrente limitata a richiedere a questa Corte "se la Corte di Appello ha violato o falsamente applicato l'art. 155 c.c., ovvero il novello art. 155 quater c.c." nel revocare la già disposta assegnazione della casa familiare in proprio favore, senza nulla aggiungere, dunque, sia in ordine al principio di diritto asseritamente violato, che in relazione a quello che viceversa sarebbe stato applicabile ed a torto pretermesso.

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione determina infine l'assorbimento del terzo motivo, avente ad oggetto la pretesa erroneità della ripartizione delle spese processuali. Il ricorso deve dunque essere accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione, perché provveda ad un nuovo esame in ordine all'adeguatezza o meno dell'assegno di mantenimento determinato nella misura di Euro 300,00 mensili, tenendo conto dell'incidenza negativa sul reddito della D.R. derivante dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale.

Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it