Nomina del curatore speciale al minore – Cass. n. 1471/2020

Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori - Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. Procedimento civile - capacita' processuale - curatore speciale - In genere.

Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_8

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