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Divorzio Assegno - Determinazione - Reddito elevato dal richiedente - Rilevanza - Perdita del diritto all'assegno

Famiglia - Divorzio Assegno - Determinazione - Reddito elevato dal richiedente - Rilevanza - Perdita del diritto all'assegno - Esclusione. In tema di assegno divorzile, la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un'integrazione dell'assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell'ex coniuge. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato l'assegno di divorzio nella stessa misura già erogata dall'onerato come contributo al mantenimento del coniuge sin dall'epoca della separazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 04/02/2011

Famiglia - Divorzio Assegno - Determinazione - Reddito elevato dal richiedente - Rilevanza - Perdita del diritto all'assegno - Esclusione. In tema di assegno divorzile, la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un'integrazione dell'assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell'ex coniuge. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva determinato l'assegno di divorzio nella stessa misura già erogata dall'onerato come contributo al mantenimento del coniuge sin dall'epoca della separazione). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 04/02/2011

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2747 del 04/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, pronunciata con sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2002 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel XXXX da C..B. e I.T.D. , con
pronuncia definitiva del 2004, rigettava la richiesta di questa di riconoscerle l'assegno di divorzio, e la domanda del B. di restituzione di quanto da lui già pagato all'ex coniuge a tale titolo.
Sull'appello della T. (che insisteva nella sua istanza di riconoscere il diritto all'assegno di divorzio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2006, ha accolto la domanda dell'appellante ed ha determinato, a carico del B. e in favore della T. , un assegno di divorzio di Euro 5.000,00 mensili a decorrere dal marzo 2004, con rivalutazione dal marzo 2005, condannando l'uomo a rimborsare alla donna le spese del giudizio di appello.
Come dedotto nel gravame, l'assegno era stato negato in primo grado perché la donna godeva di un reddito elevato che le consentiva di fruire di un tenore di vita agiato, anche se non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale. Il tribunale aveva ritenuto che comunque non sarebbe stato possibile per la donna il recupero del tenore di vita socioeconomico fruito negli anni di convivenza con il marito, in quanto tale condizione era socialmente prestigiosa in ragione della particolare posizione del B. , appartenente a un'antica famiglia dell'aristocrazia pontificia e dotato di un patrimonio e di mezzi economici assai rilevanti e di gran lunga maggiori di quelli della controricorrente. La stessa Corte di merito ha rilevato che, nel giudizio di separazione tra le stesse parti, la Corte suprema aveva cassato la pronuncia di appello che aveva negato il contributo al mantenimento in favore della moglie, con sentenza n. 20638 del 2004 La sentenza oggetto di ricorso riconosce il diritto della T. all'assegno divorzile, perché presupposto di esso non è l'esistenza di uno stato di bisogno del richiedente, ma solo l'apprezzabile deterioramento degli standards economico - sociali di vita, rispetto a quelli goduti in costanza del rapporto matrimoniale, di chi lo domanda per effetto dello scioglimento del matrimonio, costituendo l'assegno un elemento di parziale ripristino delle preesistenti condizioni godute durante la vita comune.
Nel caso, la T. , pur se in buone condizioni economiche, mancava comunque di redditi e patrimonio adeguati a consentirle di conservare il treno di vita goduto durante la vita comune con il B. e la donna aveva chiesto di provare per testi il deterioramento della sua situazione economica; la prova non era stata ammessa in primo grado per mancata indicazione dei testimoni e, per tale ragione, il primo giudice aveva respinto la richiesta dell'assegno, compensando le spese di causa.
Il ricorrente aveva richiamato il giudizio di separazione ancora in corso, nel quale il contributo di mantenimento alla moglie determinato nel 2000 in una somma di L. 10.000.000 mensili è stato annullato in appello, con sentenza del 2003, cassata dalla pronuncia della Corte suprema n. 20638 del 2004, con rinvio e riassunzione della causa, ancora in corso in rapporto a tale punto della decisione.
Nella presente causa, la Corte d'appello, ribadita la inammissibilità della prova orale articolata dalla T. , ha comunque rilevato dalle dichiarazioni delle parti, dalle prove documentali e dalla relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio di separazione che il treno di vita fruito dalla coppia durante la loro vita comune era stato elevatissimo e sostenuto dal solo B. , come dichiarato da entrambe le parti, tanto che in sede di comparizione personale dei coniugi nella separazione, il presidente del tribunale aveva fissato, in via urgente e provvisoria, un assegno in favore della donna di L. 10.000.000 al mese confermato nella stessa entità anche nel presente processo di divorzio, non avendo il presidente in sede interinale, nulla statuito sullo stesso. Dagli atti processuali risultava l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare della donna, proprietaria di tre appartamenti di grandi dimensioni alla Via XXXXXX, nelle immediate vicinanze di via XXXXXX, in zona residenziale di grande prestigio in XXXX, oltre che del 50% di altro appartamento in Via XXXXX, alienato nel corso del giudizio per Euro 130.000,00 e di un appezzamento di terreno valutato dal c.t.u. nella separazione oltre L. due miliardi; a tali beni andavano aggiunti titoli il cui valore nel 1992 era complessivamente di circa L. 360.000.000.
Dagli atti del processo è risultata pure la erogazione dal B. alla T. di circa L. 200.000.000 negli ultimi anni di convivenza, di cui la Corte non accerta la causale, anche se presume che si tratti di compensi per prestazioni di consulenza della donna nella gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare del marito. Il B. , usufruttuario dello splendido palazzo di famiglia nel pieno centro di XXXX, dal valore culturale, storico, architettonico e artistico inestimabile, in cui è sita la casa familiare prestigiosa, anche per il suo arredamento con opere d'arte di grande rilievo, è proprietario di un patrimonio valutato dal c.t.u. nel 1998 circa L. 18-19 miliardi, godendo invece solo del diritto di usufrutto su altri beni immobili del valore di circa L. 11.000.000.000, e fruendo di redditi annuali complessivi di circa L. 600.000.000 a quell'epoca. Alla pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso si afferma che il c.t.u. ha determinato il reddito effettivo della donna in sole L. 7.500.000 (che nella memoria illustrativa del ricorso sono elevati a circa L. 70.000.000 annui) mentre quello del B. sarebbe di L. 267.585.000, con conclusioni contestate da entrambe le parti, che comunque non smentiscono la rilevante differenza di potenzialità economiche delle parti all'attualità in favore del B. . Afferma la Corte che, se è verosimile che la T. eserciti ancora occasionalmente attività di consulenza e mediazione immobiliare, anche in rapporto all'età della donna (72 anni alla data della sentenza d'appello), deve negarsi che oggi gli eventuali redditi conseguenti a tale lavoro le possano consentire un livello di vita conforme a quello condotto nei circa venti anni di convivenza coniugale con il B. , il cui patrimonio immobiliare ha il valore complessivo e la redditività già indicati, di gran lunga superiori a quelli fruiti dalla donna in passato e all'attualità. Le conclusioni del consulente di ufficio avevano del resto subito critiche e censure dalle difese delle parti che non superavano il palese dislivello economico patrimoniale tra le posizioni delle parti, sussistente sia durante la vita comune in cui gli standard di vita concretamente goduti dalla coppia erano sostanzialmente tutti elevatissimi e consentiti dai redditi e dal patrimonio del ricorrente, sia all'attualità.
In tale contesto la donna doveva ritenersi avere una posizione "inidonea" a garantirle attualmente un treno di vita analogo o simile a quello avuto nel matrimonio ed era nell'impossibilità di procurarselo, anche a non considerare il livello sociale che il B. , quale componente di una famiglia romana di antico
lignaggio,garantiva ad entrambe le parti. La posizione reddituale e patrimoniale attuale della T. ad avviso dei giudici di merito, andava quindi integrata, con un adeguamento solo parziale o tendenziale allo standard di vita già fruito nella vita coniugale, con l'assegno di divorzio riconosciuto dalla Corte in una misura di Euro 5.000 al mese, oltre la rivalutazione annuale dalla data della domanda, con una somma solo in parte sufficiente all'adeguamento delle entrate della donna a quelle necessarie a reintegrarla negli standard di vita goduti in costanza di matrimonio.
La misura dell'assegno è stata determinata in base alla comparazione delle diverse condizioni economiche delle parti, considerate le rispettive esigenze e la capacità contributiva della donna, e tenendo presente che la funzione dell'assegno è quella di assicurare almeno in via tendenziale che sia conservato al suo destinatario uno stato economico-sociale identico o analogo a quello avuto durante la convivenza coniugale, e che tale conservazione nel caso non è comunque assicurata dalla somma liquidata come assegno. La Corte ha fondato il riconoscimento del diritto all'assegno sul carattere assistenziale e integrativo di questo rispetto alle somme necessarie a conservare il tenore di vita precedente da parte della donna ed ha quindi fissato l'assegno nella misura indicata in rapporto alle attuali condizioni del B. e tenendo conto dei residui parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificata successivamente; per la soccombenza sull'assegno la Corte d'appello ha condannato il B. anche alle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza del 20 dicembre 2006,non notificata, propone ricorso notificato il 14 febbraio 2007 di due motivi, il primo dei quali articolato in più punti, il B. , nel cui interesse è stata depositata anche tempestiva memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; a tale ricorso resiste la T. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, notificato il 23 marzo 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso il B. deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificata successivamente e la insufficiente motivazione della sentenza, per avere enunciato correttamente i principi che regolano l'assegno di divorzio, falsamente applicandoli per tre profili, in relazione alla esigenza assistenziale e adeguatrice che avrebbe dovuto soddisfare l'assegno rispetto alle condizioni di vita godute dalla controricorrente nei venti anni di vita coniugale comune delle parti:
a) la disparità di situazione economica delle parti rileva ai soli fini della quantificazione dell'assegno, mentre il diritto a questo sorge solo se chi lo richieda non ha mezzi adeguati a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale o è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso la Corte d'appello, ad avviso del ricorrente, ha riconosciuto un mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., e non un assegno di divorzio per la T. , applicando in sostanza solo detta norma, che si fonda sulla contestuale differenza reddituale e patrimoniale delle posizioni delle parti, non considerando l'adeguatezza dell'attuale posizione della beneficiarla dell'assegno alle condizioni di vita avute nel corso della convivenza coniugale.
b) la decisione impugnata si fonda quindi solo sulle attuali differenze reddituali e patrimoniali delle parti, cui viene dato il massimo rilievo, non avendo la donna fornito alcuna prova del tenore economico e sociale di vita goduto nel corso della vita comune. Per il ricorrente, la Corte non avrebbe valutato il grande patrimonio immobiliare della T. ai fini della decisione, ne' avrebbe considerato la disponibilità per lei della prestigiosa abitazione in via XXXXXX, oltre che dell'appartamento destinato a studio del figlio, ricavando invece dall'esame dei documenti prodotti in atti le sole risultanze di cui è cenno in sentenza, che avrebbero fatto presumere il livello elevatissimo del comune stato di vita. c) manca ogni valutazione sulle condizioni economiche di chi deve erogare l'assegno, non essendosi considerata l'età del B. , oggi ottantenne e quasi cieco, con un patrimonio composto in parte da immobili pregiati ma non redditizi, per i quali nulla può corrispondere all'ex coniuge, che, durante il matrimonio, si è sempre mantenuta da sola con il proprio lavoro di imprenditrice immobiliare.
1.2. Il secondo motivo di ricorso del B. lamenta violazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., anche per insufficiente e contraddittoria motivazione, potendo il giudice decidere solo "iuxta alligata et probata", con il ricorso a presunzioni desunte da fatti risultanti da elementi di prova forniti dalle parti. In ordine al treno di vita fruito nel corso della vita comune, la T. non ha potuto dare alcuna prova, essendo quella testimoniale da lei proposta palesemente inammissibile, perché mancante dell'elenco dei testi in violazione del principio di unitarietà di detta prova. In tale contesto, del tutto astratto e in contrasto con la realtà risulta il richiamo alla relazione del c.t.u. nominato nel 1998 nel giudizio di separazione, per cui la Corte perviene ad una idea di "potenziale" inadeguatezza delle entrate della controricorrente, con un giudizio non rispondente al vero e non fondato su circostanze attuali. La T. ancora svolge, secondo il ricorrente, l'attività imprenditoriale di consulenza e mediazione immobiliare, da sempre esercitata, e quindi è errata la determinazione della Corte su tale punto decisivo, in rapporto al riconoscimento dell'assegno di divorzio. 2.1. Il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale della T. denuncia in primo luogo carenze motivazionali della sentenza, per non avere considerato le risultanze probatorie sulla capacità economica delle parti, compromettendo in tal modo il buon esito del ragionamento condotto in ordine all'ari e al quantum debeatur a titolo di assegno di divorzio dal B. , pur avendo riconosciuto che la misura dell'assegno di cui alla sentenza - impugnata è insufficiente ad adeguare le attuali condizioni di vita della donna a quelle godute durante la convivenza con il B. in costanza di matrimonio.
Sempre in via incidentale, si deduce che la sentenza impugnata ha indebitamente affermato che la T. non avrebbe adempiuto all'onere di prova sul treno di vita goduto nel corso della vita comune dei coniugi, dato che la ricostruzione in via presuntiva del contributo quasi totale del B. a tale pregresso livello elevatissimo di vita nel corso della convivenza emerge chiara dalla documentazione valutata dalla sentenza impugnata, che ben motiva su di essa. 3. Il primo motivo di ricorso principale è infondato in quanto la valutazione della Corte è interamente destinata a rilevare, attraverso presunzioni ricavate dalle circostanze di fatto emergenti dalla documentazione in atti, tra cui era anche la relazione del c.t.u. nominato nel corso del processo di separazione sulle condizioni reddituali e patrimoniali al 1998 delle parti, anche il livello e lo standard di vita da esse goduti nel corso della vita comune in costanza di matrimonio. Il livello elevatissimo e prestigioso dello stato economico-sociale della coppia nella convivenza coniugale, emerge già dalla caratteristica della loro casa familiare nel Palazzo B. di cui il ricorrente è
usufruttuario, le cui eccezionali dimensioni spaziali e il cui arredo con opere d'arte di valore inestimabile già evidenziano un tono economico-sociale mai più raggiungibile dalla T. con il proprio patrimonio e i suoi redditi, anche se congrui e sufficienti ad una vita più che dignitosa, ma lontanissimi dal poter permettere uno stato di vita analogo o identico a quello avuto nella vita coniugale con le entrate provenienti in via prevalente dal patrimonio dell'uomo, che tali redditi ricavava dai suoi immobili. Il B. godeva e gode di redditi patrimoniali che, pur se di livello ridotto rispetto a quelli potenzialmente ottenibili con una buona amministrazione del patrimonio immobiliare in parte di sua proprietà e nel resto in usufrutto, comunque comportano che, come all'epoca della convivenza matrimoniale con la controricorrente, all'attualità egli fruisce di entrate superiori di molte volte a quelle della T. , potendosi oggi presumere che ciascuna delle parti, per l'età da loro raggiunta comunque vicina o superiore agli ottanta anni, non svolga più alcuna attività lavorativa, fruendo invece ciascuno del ricavato dello sfruttamento del rispettivo patrimonio, con un raffronto che evidenzia la assoluta inferiorità di quello mobiliare e immobiliare della donna rispetto all'altro del B. .
Ciò è rimasto accertato in sede di merito, anche a non considerare che nella ricostruzione dei fatti ad opera della T. la stessa ha rilevato, in rapporto agli appartamenti in Roma, che ella fruirebbe solo delle rendite di uno di essi, essendo gli altri privi di reddito, perché l'uno destinato ad uso studio del figlio ed essendo stato l'altro alienato per ragioni non da lei provocate e in sede di esecuzione coattiva in danno di un comproprietario. In considerazione delle potenzialità economiche delle parti sia patrimoniali che reddituali, su cui deve fondarsi l'esame della domanda di assegno divorzile (cfr. Cass. 13 luglio 2007 n. 15610), la Corte d'appello ha correttamente presunto l'esistenza di un tenore di vita condotto nel matrimonio dalle parti non raggiungibile in alcun modo dalla T. , anche con le sue attuali entrate di discreto livello, con motivazione logicamente congrua e senza errori di diritto, essendo le condizioni socio-economiche del B. di livello così elevato da essere irraggiungibili, per cui l'assegno si è fissato in una misura che tendenzialmente vuole riequilibrare; ma solo in parte la situazione reddituale e patrimoniale della controricorrente, dovendosi di regola escludere che la esistenza di entrate sufficienti a fruire di un discreto livello di vita per chi richiede l'assegno di divorzio possa impedire il riconoscimento del diritto a quest'ultimo, allorché le eccezionali situazioni patrimoniali e reddituali della vita comune nel matrimonio siano state tali da imporre un'integrazione a titolo di assegno anche se questo non è sufficiente a coprire la differenza di livello ma consente almeno in parte di attenuarne gli effetti in relazione al raggiungimento di standard di vita più vicini a quelli già goduti. È quindi da negare che nel caso si sia applicato l'art. 156 c.c., essendosi pervenuti ad accertare l'esistenza del diritto all'assegno, per la necessità di adeguare la situazione economico-sociale della donna a quella fruita da lei nel matrimonio, riequilibrata parzialmente e solo tendenzialmente, con il disposto assegno di divorzio.
Si deve negare che precluda il riconoscimento del diritto all'assegno una capacità di produzione del reddito sufficiente ad una vita dignitosa o agiata di chi chiede l'assegno, ma in ogni caso di gran lunga inferiore alle entrate prodotte e producibili, sia all'epoca della vita comune durante il matrimonio che all'attualità, con il patrimonio in proprietà o in usufrutto dell'altra parte, la cui redditività nella concreta fattispecie non può che essere grandemente aumentata rispetto al 1998, in ragione del notorio incremento dei canoni di locazione tra gli anni novanta e l'attualità.
Erroneamente il ricorrente afferma che il rigetto della domanda di assegno sarebbe stato giustificabile, per non essersi provata la condizione della vita della coppia durante i venti anni di loro convivenza nel matrimonio, dovendosi correttamente presumere, come già deciso dalla Corte di merito, ancora esistente la capacità economica dell'uomo all'attualità, perché le entrate di lui sono tutte comunque derivanti da redditi immobiliari come lo erano all'epoca della vita comune, comportando quindi per lui la necessità di contribuire al riequilibrio degli insufficienti redditi dell'ex moglie per raggiungere i precedenti standard di vita già goduti, con un assegno di divorzio determinato nella stessa misura già erogata dal ricorrente come contributo al mantenimento della moglie sin dall'epoca della separazione, con conseguente rigetto del primo motivo del ricorso principale del B. .
Quanto detto copre anche le censure di cui al secondo motivo di ricorso principale, relative alle attuali condizioni di salute del B. , non potendo le stesse incidere sulla capacità reddituale dell'uomo, collegata soltanto al rilevante e grande patrimonio immobiliare di cui è proprietario o usufruttuario, in una situazione economica che, per tale profilo, non è diversa da quella in cui l'uomo era durante la vita matrimoniale, al cui adeguamento è destinato l'assegno posto a suo carico, essendo rimasto accertato che la posizione reddituale e patrimoniale della controricorrente non è adeguata a farle condurre un treno di vita analogo a quello goduto manente matrimonio, per il quale comunque è stato ritenuto allo stato impossibile che la donna possa procurarsi redditi adeguati. La soluzione della Corte d'appello è quindi logica e priva di errori di diritto, non potendo negarsi, ogni volta che vi sia una grande differenza nei patrimoni e nei redditi dei divorziandi, l'assegno di divorzio, solo perché in alcun caso i redditi del richiedente potrebbero essere correttamente adeguati al tenore di vita troppo elevato fruito nel matrimonio, risultato cui sul piano logico, certamente in violazione delle norme in materia, si dovrebbe giungere sulla linea indicata dalla logica del ricorso principale, che fonda sulla mancata prova del tipo di vita condotta dalla coppia durante la convivenza l'unico elemento per cui negare la fondatezza della domanda di assegno, non tenendo conto delle altre circostanze esaminate dalla Corte d'appello.
Va respinto il motivo di ricorso allorché nega la natura assistenziale e integrativa dell'assegno di divorzio nella concreta fattispecie, applicabile comunque, pure in caso di differenza del patrimonio e dei redditi tra le parti non superabile per la grande doviziosità del patrimonio di chi è obbligato all'assegno, sussistente anche manente matrimonio, con la conseguente necessità di un intervento assistenziale e integrativo, corrispondente nella specie all'assegno di divorzio nella misura fissata dalla sentenza oggetto del presente ricorso.
In conclusione, pertanto, il ricorso principale del B. deve rigettarsi perché infondato e quello incidentale condizionato all'accoglimento di esso della T. va dichiarato assorbito: per la soccombenza, le spese della presente fase di legittimità devono porsi a carico del B. e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.200,00 (quattromila duecento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre alle spese generali e accessorie come per legge. Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 5, che siano omesse le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

 

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