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Nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale

Famiglia Divorzio - Nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23508 del 19/11/2010

Famiglia Divorzio -Nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23508 del 19/11/2010

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23508 del 19/11/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.3.06, M.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 3 dicembre 2005 - 13 febbraio 2006 che, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data (omesso) dal M. con G.G. , aveva posto a carico del M. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie F. , nata il (omesso) , e Ma. , nata il (omesso), con lui conviventi, assegnato allo stesso la casa coniugale con tutti gli arredi, ad eccezione degli effetti personali della G. , e stabilito in Euro 2.600,00. L'assegno mensile di divorzio dovuto dal M. a quest'ultima.

L'appellante censurava in primo luogo la sentenza in quanto il Tribunale, pur avendo negato che il mancato godimento dell'abitazione coniugale, assegnata al M. , potesse essere compensato dall'assegno di divorzio, era giunto a determinarne l'ammontare secondo quanto indicato dalla parte la quale aveva posto a fondamento della richiesta tale titolo integrativo e/o compensativo. In secondo luogo, sosteneva che il Tribunale non aveva dato conto delle ragioni che lo avevano portato a determinare l'assegno nella misura stabilita, avendo fatto generico riferimento esclusivamente alla situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, senza fare alcun cenno agli elementi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, che imponevano una valutazione ponderata ed equilibrata delle varie situazioni ivi previste. In particolare, il Tribunale non aveva considerato che i tre quarti del patrimonio immobiliare del M. era a lui pervenuto per successione ereditaria dal padre G. , deceduto in (omesso) , ben sette anni dopo l'intervenuta separazione tra le parti e che, pertanto, l'eredità non poteva considerarsi aspettativa maturata nel corso del matrimonio bensì miglioramento scaturito da un evento autonomo, riferibile ad un momento successivo alla separazione dei coniugi.

In terzo luogo affermava l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto della sua effettiva redditività dal momento che l'utile percepito per partecipazioni societarie era stato di Euro 14.153,00 che, sommato al reddito derivante dai diritti SIAE (Euro 17.649,00) e al reddito da lavoro autonomo (Euro 30.987,00), non era tale - anche in considerazione dell'aliquota fiscale gravante sugli stessi - da giustificare l'importo dell'assegno come determinato in sentenza. Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto del contributo economico e personale che il M. aveva dato alla conduzione familiare, dato che sin dall'anno XXXX le figlie F. e Ma. avevano convissuto con il padre il quale aveva provveduto a tutte le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
Infine deduceva l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto fissare la decorrenza dell'assegno non dal momento della domanda ma dalla data di emissione della sentenza.

Si costituiva la G. chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 748/06 rigettava l'appello.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il M. sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso la G. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il M. si duole del fatto che la Corte d'appello, nel valutare la propria situazione economica abbia tenuto conto dell'eredità che aveva acquisito per successione dal proprio genitore deceduto dopo sette anni dall'intervenuta separazione.

Con il secondo motivo si duole della mancata presa in considerazione del contributo dato da esso genitore nella crescita delle figlie; non limitato agli aspetti economici ma esteso anche alla loro crescita in particolare dopo il trasferimento della madre in altra città. Con il terzo motivo contesta la decorrenza dell'assegno. Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della Corte d'appello necessita di correzione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. In via di fatto è pacifico che nel caso di specie l'eredità paterna è pervenuta al M. il (omesso), sei anni dopo la separazione avvenuta nel (omesso) , ma prima che venisse instaurato il giudizio di divorzio in data (omesso), quando, dunque, i coniugi erano già separati.

Ciò posto,questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell'attività all'epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell'onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex-coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio, (Cass. 2273/96; Cass. 5720/97; Cass. 4319/99; Cass. 17103/02).

In tal senso la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che le aspettative ereditarie sono sino al momento dell'apertura della successione prive, di per sè, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici. Con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate, sotto detto profilo, secondo i principi sopra indicati. (Cass. 12687/07). In altri termini, l'acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell'assegno divorzile.

Ciò,tuttavia, non vuoi dire che i beni in questione non debbano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell'assegno divorzile, dovendo tale valutazione essere fatta sulla base dei criteri stabiliti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, in ragione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cass. SS.UU. 29 novembre 1990, n. 11490, alla quale si è conformata, consolidandosi, la successiva giurisprudenza, di questa Corte).

In virtù di detto disposto normativo,pertanto, il reddito di entrambi i coniugi da stimarsi all'attualità ed in concreto tramite un adeguato accertamento costituisce uno dei criteri da applicare nella determinazione dell'assegno di divorzio (v. Cass. 7117/06). Nel caso di specie pertanto non è dubbio che la disponibilità patrimoniale acquisita dal M. in via ereditaria, in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale, debba essere valutata ai fini di cui sopra, ed in tale prospettiva appare corretta la valutazione effettuata dalla Corte d'appello.

Il motivo va dunque respinto.
Il secondo motivo è infondato e per certi versi inammissibile. Alla luce di quanto appena esposto, in ordine al fatto che tra i criteri da prendere in esame ai fini della determinazione dell'assegno divorzile vi è anche il contributo dato dalle parti alla conduzione familiare, va osservato che,nel caso di specie,la Corte d'appello ha dato atto in narrativa della doglianza del M. circa il fatto che non si era tenuto conto che sin dal XXXX le due figlie (all'epoca di 20 e 14 anni) erano andate a convivere con il padre che aveva quindi significativamente contribuito al loro mantenimento ed al loro allevamento ed alla loro educazione, ma ha ritenuto che ciò non potesse comunque "riflettersi negativamente sulla quantificazione dell'assegno spettante alla G. ". Con tale espressione la Corte d'appello ha implicitamente affermato che non poteva comunque disconoscersi il contributo dato da quest'ultima alla cura ed all'allevamento delle figlie, in tal modo effettuando una valutazione complessiva dei contributi dati da entrambi i genitori nell'allevamento della prole.

Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità in quanto basata su principi di equità e di buon senso. Il terzo motivo è inammissibile.
Al ricorso per cassazione in esame devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).

Nel caso di specie nessuna sintesi della doglianza con cui si contesta il vizio di motivazione della sentenza viene riportata in calce al motivo in esame, onde lo stesso non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010
 

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it