Skip to main content

Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento

Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento - L'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24/01/2011

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 24/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. V..M. in data 13 novembre 2003 chiedeva al tribunale di Bari che fosse revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore dell'ex coniuge sig.ra M..C. con la sentenza di divorzio in data 29 febbraio 2000, quale contributo al mantenimento dei figli N. e Ma. , da tempo ormai
maggiorenni. Il tribunale accolse la domanda limitatamente al contributo relativo al figlio Ma. , confermando il contributo per il mantenimento dell'altro figlio. La sig.ra C. propose reclamo alla Corte d'appello di Bari, chiedendo la riforma del provvedimento, mentre il sig. M. propose gravame incidentale. La Corte d'appello di Bari, con decreto depositato il 19 dicembre 2005, in riforma del decreto del tribunale, respinse la domanda proposta dal M. di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio riguardo al contributo per il mantenimento dei figli. Avverso tale provvedimento il sig. M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 10 ottobre 2006 alla sig.ra C. , formulando tre motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 345 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo. Si deduce al riguardo che la Corte d'appello avrebbe violato il divieto dello "ius novorum", ponendo a base della propria decisione apodittiche affermazioni introdotte per la prima volta in quella sede relativamente alla fittizietà della percezione dei ricavi da parte del figlio Ma. in relazione al carattere "di comodo" della società dalla quale li percepiva.

Il motivo è inammissibile, non essendo la "ratio decidendi" fondata sulla circostanza nel motivo indicata come tardivamente dedotta. 2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ., della L. n. 898 del 1970, artt 9 e 6 nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che il decreto impugnato ha accolto il reclamo della controparte relativamente alla soppressione del contributo al mantenimento del figlio Ma. , ritenendo insufficiente la prova della sua piena autonomia economica tenuto conto che era ancora iscritto all'università, sminuendo la circostanza che egli percepiva un compenso sia da una società di elaborazione dati (in quanto società "di comodo"), sia per la sua attività di consulente del lavoro nello studio di esso ricorrente. Si deduce in proposito che la Corte avrebbe assunto come prova il non dimostrato carattere di società "di comodo" della società in questione, trascurando comunque l'attestazione fiscale (doc. n. 6) costituita dalla dichiarazione dei redditi del figlio Ma. , relativa alla percezione di Euro 3.600,00 nel 2003, nonché la confessione della madre che egli percepiva altri compensi dal padre - tali da raggiungere complessivamente un reddito di 4000,00 - 5000,00 Euro l'anno - e l'acquisto nel 2002 di un'auto del valore di Euro 15.900,00. Inoltre la Corte avrebbe errato nell'affermare che il diritto al contributo cessa solo con l'acquisizione da parte del figlio della piena autosufficienza economica, dovendosi ritenere sufficiente l'avvio di un'attività lavorativa tale da consentire una prospettiva d'indipendenza economica. La Corte avrebbe errato non riducendo almeno l'assegno per il figlio Ma. in relazione ai redditi da lui percepiti.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, in regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l'inizio di un'attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l'esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l'assegno (ex multis: Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765). La Corte d'appello ha fatto esatta applicazione di tale principio ed essendo adeguatamente motivate le valutazioni di merito il motivo va rigettato.

3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 6 e 9 e dell'art. 148 cod. civ., nonché degli artt. 29 e 30 Cost. Si deduce al riguardo che la Corte avrebbe omesso di considerare che la ex moglie del ricorrente (doc. n. 8) nel 2004 aveva acquistato una tabaccheria in Noci ed un'auto al figlio N. del valore di Euro 22.000,00, dimostrando pertanto nuove risorse rispetto a quelle considerate nella sentenza di divorzio del 2000. Il motivo, pur prospettato sotto il profilo della violazione di legge, si sostanzia nella deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo, cioè in un vizio motivazionale, inammissibile, nel caso di specie trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso un decreto depositato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 che ha ammesso anche per tali provvedimenti il ricorso in cassazione per vizi motivazionali, non ammissibile in precedenza per i ricorsi ex art. 111 Cost.. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011
 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it