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Mantenimento figli - genitori con mezzi per provvedere al mantenimento dei figli

Famiglia - Mantenimento figli - genitori con mezzi per provvedere al mantenimento dei figli - richiesta agli ex suoceri di un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio - nella fattispecie i nonni non sono obbligati al mantenimento dei nipoti - Obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava sui genitori in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 30 Settembre 2010 , n. 20509

Famiglia - Mantenimento figli - genitori con mezzi per provvedere al mantenimento dei figli - richiesta agli ex suoceri di un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio - nella fattispecie i nonni non sono obbligati al mantenimento dei nipoti. obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava sui genitori in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza 30 Settembre 2010 , n. 20509

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 30 settembre 2010, n. 20509

Svolgimento del processo

In accoglimento della domanda proposta con citazione del 14 gennaio 1994 da P.M. nei confronti dei suoceri C.A. e T.A., il Tribunale di Lecce con sentenza del 26 gennaio 2004 ha condannato il solo A.C., essendo deceduta la moglie, a corrispondere in favore del nipote An. assegno alimentare in luogo del loro figlio Al., padre del predetto minore An.Co., che si era reso inadempiente. Ha stabilito la misura dell’assegno in Euro 700,00 mensili.

La decisione è stata impugnata da A.C. innanzi alla Corte d’appello di Lecce che ha accolto il gravame ed ha per l’effetto respinto la domanda sull’assunto che le risultanze istruttorie avrebbero confermato che la madre del minore è in grado da sola di alimentare e convenientemente mantenere il figlio a lei affidato.

Avverso questa decisione la M. ha proposto il presente ricorso per cassazione sulla base di unico mezzo resistito dall’intimato.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, violazione dei principi processuali di cui agli artt. 148 c.c. e 433 c.c. e dei principi disciplinanti la decorrenza del diritto al mantenimento. Ascrive alla Corte territoriale errore di diritto, sostenendo che l’organo giudicante avrebbe dovuto condurre la sua valutazione sui presupposti della domanda, tenendo conto della situazione all’epoca dell’introduzione del giudizio. In fatto, a quell’epoca ella non era autosufficiente. Il suocero era invece un ricco possidente ed il padre del bambino non adempiva al suo obbligo di mantenerlo.

Il resistente deduce infondatezza del motivo.

La preliminare eccezione di difetto della legittimazione attiva della ricorrente, per aver proposto il presente ricorso in proprio e non già nella veste di esercente la patria potestà sul minore, spesa in sede di merito, è infondata. La questione è solo formale. Il ricorso espone gli argomenti di critica nell’interesse del figlio, senza alcun riferimento alla posizione personale della M..

Nel merito il ricorso è privo di fondamento.

La decisione impugnata ha respinto la domanda, sia essa tesa ad ottenere il concorso dei nonni nel mantenimento del minore ai sensi dell’art. 148 c.c. sia alla stregua del più riduttivo obbligo di prestare i soli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c.. Nel primo aspetto, ha ritenuto necessario esaminare la condizione patrimoniale della madre all’attualità, dunque all’epoca della decisione. E in fatto, ha riscontrato che ella è risultata in grado di mantenere il figlio, sia perché munita di laurea e in condizione di cercare adeguata occupazione, sia perché è risultata proprietaria di due porzioni immobiliari - 1/16 di una villa in omissis ove dimora col figlio, ed 1/16 di altra villa in omissis -, nonché proprietaria esclusiva di altra villa a rustico valutata in Euro 42.481,00. Il padre, principale obbligato, inoltre ha ereditato la quota di un quarto di un consistente immobile abitativo e sei locali commerciali.

Nel suo ulteriore profilo, l’indagine sulla domanda è stata ritenuta implicitamente assorbita.
Tale conclusione, quale che sia il paradigma normativo cui si riconduca la motivazione, appare scevra da errore di diritto.

L’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi - Cass. n. 3402/1995 che s’intende ribadire -.

Laddove avesse inquadrato la fattispecie nel paradigma dell’art. 148 c.c., ammettendo altresì l’ammissibilità dell’azione in via ordinaria anziché in via monitoria secondo il rito ivi prescritto, la decisione impugnata comunque risulterebbe ineccepibile sul piano giuridico ed insindacabile nel merito. La Corte di merito ha verificato se i genitori del minore, ex lege obbligati al suo mantenimento, fossero in condizione di provvedervi. E rilevato, su questa corretta premessa, che potessero entrambi assolvere al loro obbligo, e comunque che l’attrice inspiegabilmente non aveva assunto iniziative nei confronti del padre del minore, omettendo di pretendere che assolvesse al suo obbligo primario di provvedere al mantenimento del figlio, ha escluso che ella potesse chiamare al concorso i nonni paterni, essendo in grado di assolvere ella stessa, in prima persona, al suo personale dovere nei confronti del figlio. Non vi erano perciò i presupposti per l’azione esperita.

La conclusione, argomentata con motivazione esaustiva e puntuale, è immune da errore.

Neppure si presta a critica, ove la motivazione si riferisse al diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c., siccome tale diritto è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa. Se questi è in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell’art. 433 c.c.. Nell’ordine prescritto sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche in questo caso, secondo il disposto dell’art. 433 comma 1 n. 3 c.c., in via succedanea e sostitutiva solo se i genitori non fossero stati in condizione di adempiere al loro personale e diretto obbligo, circostanza esclusa con valutazione di merito, adeguatamente motivata e perciò insindacabile.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.