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Responsabilita' in ordine al reato

Famiglia - responsabilita' in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori - omessa corrispondere l'assegno mensile in favore del coniuge - incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilita' di adempiere gli obblighi di mantenimento (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 9 luglio 2010, n. 26470)

Famiglia - responsabilita' in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori - omessa corrispondere l'assegno mensile in favore del coniuge - incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilita' di adempiere gli obblighi di mantenimento (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 9 luglio 2010, n. 26470)

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 9 luglio 2010, n. 26470


RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta il 21 maggio 2004, ha ridotto la pena nei confronti di P. G. , confermando nel resto la sua responsabilita' in ordine al reato di cui all'articolo 570 c.p., commi 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori, C., R. e V., omettendo di corrispondere l'assegno mensile in favore del coniuge, cosi' come stabilito dal giudice civile nel corso della procedura di separazione giudiziale.

Nell'interesse dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione il difensore di fiducia, deducendo la mancanza e manifesta illogicita' della motivazione.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto l'irrilevanza della produzione documentale costituita dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 29.6.2007, da cui i giudici avrebbero dovuto tratte argomenti a sostegno della concreta capacita' dell'imputato a provvedere al mantenimento delle minori.

Si lamenta anche che la sentenza non abbia approfondito la questione delle somme effettivamente versate dal Pa. sino al ***.

Inoltre, si censura la sentenza per aver addossato all'imputato l'onere di dimostrare la sua incapacita' economica a provvedere al mantenimento delle figlie.

I motivi proposti sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha precisato che la condanna si riferisce alle sole condotte omissive poste in essere dall'imputato nel periodo ***, perche' per il periodo precedente, cioe' fino al ***, il Pa. e' gia' stato condannato, con sentenza del 29 gennaio 2004, emessa dal Tribunale di Aosta per analogo reato.

Ne consegue che del tutto correttamente i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento della responsabilita' dell'imputato per il periodo preso in considerazione, la produzione della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 29.6.2007; allo stesso modo, si rivela inutile anche il richiesto approfondimento della questione relativa alle somme effettivamente versate dal Pa. sino al ***, trattandosi di un periodo che non riguarda l'imputazione oggetto di questo processo.

Del tutto infondato e' anche il motivo con cui si lamenta che l'onere probatorio di dimostrare l'incapacita' economica a provvedere al mantenimento delle figlie sia stato addossato all'imputato. Anche in questo caso la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio, affermato ripetutamente da sentenze di questa Corte, secondo cui incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilita' di adempiere gli obblighi di mantenimento (tra le tante, Sez. 6, 13 novembre 2008, n. 2736; Sez. 6, 15 febbraio 2005, n. 10085).

Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l'inammissibilita' del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.