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Pornografia minorile - Materiale pedopornografico - Nozione

10 Aprile 2010 - Pornografia minorile - Materiale pedopornografico - Nozione - Con la decisione in esame la Corte ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 600 ter cod. pen., è necessario fare riferimento alla nozione di pedopornografia di cui all’art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22/12/2003, dovendosi quindi intendere per “materiale pornografico”, oggetto materiale della condotta criminosa di cui al comma terzo della citata disposizione, quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi). (Corte di cassazione Sentenza n. 10981 del 4 marzo 2010 - depositata il 22 marzo 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)

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