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Minore - Spese per il figlio naturale

2 Gennaio 2010 - Minore - Spese per il figlio naturale Minore - Spese per il figlio naturale fin dalla nascita i genitori che hanno riconosciuto il minore solo in un secondo momento devono rimborsare l’altro delle spese sostenute per il bambino fin dalla nascita (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23630)

Minore - Spese per il figlio naturale fin dalla nascita  i genitori che hanno riconosciuto il minore solo in un secondo momento devono rimborsare l’altro delle spese sostenute per il bambino fin dalla nascita (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23630)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il CA. lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 la' dove il Giudice a quo ha ritenuto legittima la condanna del genitore al rimborso in favore dell'altro delle spese sostenute per il mantenimento del minore fin dalla nascita, nonostante non ci fosse domanda della BO. al riguardo.

Il motivo e' fondato.

E' pacifico che la BO. non avesse formulato domanda al riguardo. E' bensi' vero che la sentenza dichiarativa della paternita' conferisce al figlio un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva, fin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio; ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non puo' prescindere da una espressa domanda di parte, proposta jure proprio e non in rappresentanza del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili (vedi, al riguardo, tra le altre, Cass. n. 26575 del 2007).

Con il secondo motivo del ricorso, che puo' trattarsi congiuntamente con il terzo, essendo strettamente collegato ad esso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 155 c.c., dell'articolo 2697 c.c., della Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 9 in relazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente che il giudice a quo si sia univocamente richiamato alle condizioni economiche dei genitori, senza per nulla considerare le esigenze reali ed attuali del minore, nato nel 2004.

L'articolo 155 c.c. novellato, che il ricorrente ritiene violato (e la cui disciplina trova sicura applicazione, ai sensi della Legge n. 54 del 2006, articolo 6 anche "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati": e' appena il caso di precisare che, in tale ambito rientrano pure, oltre i procedimenti di cui all'articolo 317 bis c.c., la' dove i genitori hanno riconosciuto il proprio figlio naturale, pure le controversie, come nella specie, di natura economica, collegate o conseguenti ad una procedura di dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' di figlio minore, posto che, ai sensi dell'articolo 277 c.c., il Giudice puo' dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, nonche' per la tutela dei suoi interessi patrimoniali), fornisce una regolamentazione piu' specifica dei rapporti economici tra genitore e figlio. E' vero che il Giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", ma deve pure valutare il tenore di vita goduto dal figlio stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nonche' le risorse economiche di questi, in tal modo realizzando il "principio di proporzionalita'" tra i genitori nel mantenimento del figlio.

Dunque la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e trova pieno riscontro nel principio generale dell'articolo 148 c.c., per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacita' di lavoro professionale o casalingo.

Del resto, le "esigenze attuali del figlio", cui l'articolo 155 c.c. novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto e l'alloggio e riferite a spese correnti; attinente ad esse e' indubbiamente l'acquisto di beni durevoli (indumenti, libri ecc.) f che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie; piu' in generale, le esigenze del minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonche' l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessita' di cura ed educazione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 11025/97). Non si ravvisa, nella specie, violazione dell'articolo 147 c.c. (la tenera eta' del minore evidentemente impedisce allo stato di ravvisare specifiche potenzialita', capacita', inclinazioni naturali ed aspirazioni) ne' dell'articolo 2697 c.c. (in materia familiare, e massimamente nel rapporto genitori - figli, l'onere della prova non assume particolare rilevanza, potendo il giudice effettuare accertamenti d'ufficio e ricorrere a presunzioni, considerazioni generali, ecc., cui non e' necessariamente estraneo il principio di equita': e non a caso proprio all'equita' faceva riferimento, nella specie, il giudice di primo grado, nel determinare la complessiva somma mensile di euro 1.800,00 a favore del minore, di cui l'importo di euro 1.200,00 a carico del padre).

La valutazione delle "esigenze attuali del minore" spetta evidentemente al giudice del merito: nella specie, dal contesto motivazionale della pronuncia impugnata emerge con chiarezza, seppur per implicito, un sicuro riferimento a tali esigenze, complesse ed articolate, come sopra indicate, ancorche' necessariamente correlate alle condizioni economiche dei genitori.

Vanno dunque rigettati poiche' infondati il secondo e terzo motivo.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso non comporta alcuna ulteriore valutazione di merito. Il Giudice di primo grado non poteva condannare il Ca. al pagamento di somma a favore della Bo. per i rapporti pregressi, in mancanza di domanda di questa, ed il Giudice d'Appello avrebbe dovuto accogliere il relativo motivo, riformando conseguentemente la sentenza del Tribunale minorile.

Va cassata sul punto la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., per cui questa Corte, ove ritenga che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, cassa senza rinvio.

La natura della causa ed il tenore della decisione richiedono la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, senza rinvio; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.