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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di maternità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2782 del 26/09/1962

Di paternità - divieto - ambito - azione di nullità di una donazione.*

Donazione - capacita a ricevere.*

Il divieto relativo alle indagini sulla paternità o maternità, stabilito dall'art 278 cod civ ha carattere assoluto, ossia opera non solo quando l'Azione e diretta al riconoscimento di uno stato, cioè allo accertamento, fine a se stesso, della filiazione adulterina o incestuosa, ma anche quando il presupposto della domanda e pur sempre il disconoscimento di uno stato o di una qualità già acquisiti dal figlio e, quindi, pure quando si voglia opporre detta filiazione quale presupposto all'Azione di nullità di una donazione a norma dell'art 780 cod civ, ricorrendo anche in questa ipotesi le ragioni che la precedente norma dell'art 278 ha assunto per porre il divieto di indagini anzidetto, la tutela cioè, dell'ordine della famiglia e la esigenza di salvaguardare la dignità morale dei suoi componenti. Ne, a tal fine, può essere invocata contro il figlio la prova ex art 279, n 3 cod civ (paternità o maternità risultante da non equivoca dichiarazione scritta dai genitori) dal genitore che sia autore della dichiarazione ricognitiva ne, al medesimo fine, può essere utilizzata dal genitore, che intenda trarne vantaggio, la dichiarazione dell'altro genitore che gli attribuisce la paternità o maternità del figlio non riconoscibile.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2782 del 26/09/1962