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delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008

Delibazione delle sentenze straniere in genere - Condizioni - Ordine pubblico interno - Incompatibilità assoluta e relativa - Ostatività - Sentenze ecclesiastiche - Incompatibilità relativa - Ostatività - Esclusione - fondamento. Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008

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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 19809 del 18/07/2008
Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell'efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale.



Cod. Proc. Civ. art. 796
Cod. Proc. Civ. art. 797