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Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Corte d’appello

Provvedimento emesso sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8024 del 03/04/2013 (massima redazionale)

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8024 del 03/04/2013

Avverso il provvedimento emesso dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso privo del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità. (massima redazionale)

 

 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8024 del 03/04/2013


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito del giudizio introdotto, presso il Tribunale di Monza, da Do.Gi., per conseguire la separazione personale dal marito An.Na.Ar., il Presidente del Tribunale, nell’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponeva in via temporanea e d’urgenza, con ordinanza dell’11.07.2007, emessa ai sensi dell’art. 708, comma terzo, c.p.c., l’affidamento congiunto ai genitori dei tre figli della coppia, con loro collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale con i relativi arredi, e poneva a carico dell’Ar. l’assegno mensile di complessivi euro 1.600,00, rivalutabili, per il mantenimento della moglie e della prole. Con provvedimento del 27.03-10.04.2008, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Monza, reclamata dall’Ar. e, con reclamo incidentale, dalla Gi., poneva a carico del primo e nell’interesse dei tre figli minorenni, anche l’onere di provvedere al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N.; dentistiche, nonché per attività sportive, spese tutte da pagare previa debita documentazione. Rigettava ogni altra richiesta delle parti, compensava le spese del procedimento e confermava tutte le ulteriori statuizioni del provvedimento reclamato. Contro questa ordinanza l’Ar. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a sei motivi e notificato il 9.06.2008 alla Gi., che ha resistito con controricorso notificato il 17.07.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso l’Ar. denunzia:

1. “Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.

Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “dica la Corte Ecc.ma se vi sia stata omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia in violazione dell’art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per aver omesso la Corte d’Appello di Milano di provvedere sulle eccezioni di improcedibilità, inammissibilità e decadenza del reclamo incidentale della signora Gi., formulate dal signor Ar. nelle proprie osservazioni autorizzate depositate in data 28/02/2008.

Dica altresì se la Corte d’Appello avrebbe dovuto, per le ragioni esposte dal signor Ar. nelle proprie osservazioni autorizzate e relative conclusioni, come sopra ampiamente richiamate, dichiarare improcedibile ed inammissibile il reclamo incidentale della signora Gi., e la stessa decaduta dal proporlo”.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art.155 comma 4, n. 3 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Formula il seguente quesito “Dica la Corte Ecc.ma se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c. in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla norma, che stabilisce al comma 4° punto 3) che si debba tener conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore onde determinare il concorso del genitore non collocatario al loro mantenimento e che quindi l’assegno non debba essere automaticamente versato per 12 mensilità ma al contrario che, durante i periodi di collocazione presso il genitore obbligato che corrispondano ad una o più mensilità, questi non sia tenuto a versare il contributo stabilito su base mensile”.

2.1) “Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360n. 5 c.p.c.) in relazione all’art. 155 comma 4, n. 3 c.c.” sintetizzando che il mero richiamo ad una massima giurisprudenziale quale clausola di stile in assenza di riflessioni e valutazioni riguardanti la fattispecie, costituisce la ragione per la quale la motivazione è insufficiente e come tale inidonea a giustificare la decisione.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 155 comma 4, n. 3 c.c.: in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Formula il seguente quesito “Dica la Corte Ecc.ma se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., 4° co. n. 4) c.c. in relazione al principio di diritto che impone al Giudice della separazione di procedere ad una valutazione comparativa delle risorse economiche di entrambi i genitori ai fini di determinare l’assegno di mantenimento dei figli ed il concorso di entrambi nel loro mantenimento e nel far fronte alle relative spese, e che nella valutazione di tali risorse vadano ricompresi e considerati non solo la capacità reddituale lavorativa ma altresì beni e cespiti immobiliari in quanto beni convertibili ed impegnabili ed espressione di significativa capacità economica”.

3.1) Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione all’art.155 c.c. comma 4 n. 4, con riguardo all’imposizione di tutte le spese concernenti i figli.

4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e 708 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Formula il seguente quesito “dica la Corte Ecc.ma se vi sia stata violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e 708 c.p.c. avendo omesso la Corte d’Appello di tener conto delle risultanze che, anche considerate in via sommaria, concludono per la addebitabilità della separazione al coniuge che chiede l’assegno di mantenimento, dovendo escludersi in tal caso il suo diritto di ricevere in via temporanea detto assegno, in quanto le ragioni di addebitabilità della separazione possono essere valutate anche in sede di provvedimenti ex art. 708 c.p.c. al fine della temporanea concessione o meno di detto assegno”.

Il ricorso dell’Ar. è inammissibile.

Secondo il condiviso principio espresso da questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, cass. n. 1841 del 2011), avverso il provvedimento emesso dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso privo del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’Ar. al pagamento in favore della Gi., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Ar. al pagamento, in favore della Gi., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.000,00 per compenso ed in euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del Dlgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.