Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014

Curatore speciale ex art. 276 cod. civ., come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze.

In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014