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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24990 del 10/12/2010

Contemporanea pendenza del giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario - Rapporto di pregiudizialità - Esclusione - Sospensione del giudizio di divorzio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Abrogazione degli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., ai sensi della legge n. 218 del 1995 - Irrilevanza - Ragioni - Ultrattività delle disposizioni, richiamate dal protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato.

Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti diversi, di specifico rilievo in ordinamenti distinti. Nè rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., siano state abrogate dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995, poichè tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 Cost. (che implica la resistenza all'abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24990 del 10/12/2010