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Minore - Rappresentanza processuale del genitore

Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Inammissibilità, per difetto di legittimazione del genitore, del gravame proposto da quest'ultimo in nome e per conto del primo - Successivo ricorso per cassazione proposto dal figlio divenuto maggiorenne - Ammissibilità - Sanatoria ex tunc del precedente vizio di rappresentanza processuale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012

 

Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.