Famiglia - potestà dei genitori – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011

Minore abitualmente residente all'estero trasferito in Italia - Giurisdizione - Criteri - Residenza abituale - Sussistenza - Prossimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate", l'art. 1 della Convenzione dell'Aja dà rilievo unicamente al criterio della residenza abituale del minore, quale determinata in base alla situazione di fatto esistente all'atto dell'introduzione del giudizio, non consentendo, quindi il mutamento della competenza, in ossequio al diverso principio di "prossimità", poiché questo è evocabile solo in tema di competenza interna; pertanto, in caso di trasferimento di un minore (nella specie dalla Svizzera all'Italia) permane la giurisdizione del giudice di residenza abituale, ancorché l'autorità giudiziaria adita a seguito del trasferimento abbia emesso provvedimenti interinali per ragioni d'urgenza.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16864 del 02/08/2011