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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008

Assegno di mantenimento - Revisione - Giustificati motivi - Requisiti - Fatti preesistenti alla separazione - Modificabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008

In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008